Art. 4. Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci 1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonche' accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve «snowboard», lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve. 2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che al pari delle infrastrutture di cui al comma 1 sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie: a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, anche non battuto, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici; b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici; c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attivita', anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palmate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate; d) aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palmati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati; e) percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici; f) percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile attrezzata, che puo' essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'art. 30 e pertanto viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo; g) piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.