Art. 4.

        Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci

   1.  Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente,
tutte  le  superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve
programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste,
snowpark,  impianti  di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte
le  infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonche'
accessori  e  pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica
degli  sport  invernali  sulla  neve  quali  lo  sci  nelle sue varie
articolazioni,  la  tavola  da  neve «snowboard», lo sci da fondo, la
slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.
   2.  A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste
che  al  pari  delle  infrastrutture  di  cui  al  comma  1  sono  da
considerarsi  di  interesse  pubblico,  si suddividono nelle seguenti
tipologie:
    a)  pista  di  discesa:  tracciato  appositamente  destinato alla
pratica   dello  sci  di  discesa,  anche  non  battuto,  normalmente
accessibile  quando  sia  preparato, segnalato e controllato anche ai
fini  della  verifica  della  sussistenza  di pericolo di distacco di
valanghe e di altri pericoli atipici;
    b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica
dello  sci  di  fondo,  normalmente accessibile quando sia preparato,
segnalato   e   controllato   anche  ai  fini  della  verifica  della
sussistenza  di  pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli
atipici;
    c) piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino
e  lo  snowtubing:  aree  esclusivamente  destinate a tali attivita',
anche  in  forma  di  tracciati  obbligati,  normalmente accessibili,
palmate   o   delimitate   lateralmente,   dotate  di  segnaletica  e
controllate;
    d)  aree  riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo
sci  e  lo  snowboard (snowpark): tracciati con caratteristiche miste
finalizzati  alle  evoluzioni  tipiche  di  tali tecniche e destinati
esclusivamente  agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente
accessibili e preparati, palmati o delimitati lateralmente, dotati di
segnaletica e controllati;
    e)  percorsi  di  trasferimento:  tracciati  che  collegano  aree
sciabili  differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche
ai  fini  della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di
valanghe e di altri pericoli atipici;
    f)  percorso  fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non
compreso nell'area sciabile attrezzata, che puo' essere segnalato con
paletti  indicatori  di  percorso e normalmente accessibile; per tale
itinerario  valgono  le  disposizioni  di  cui all'art. 30 e pertanto
viene percorso dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo;
    g)  piste  per  il  salto con gli sci: aree riservate e dotate di
trampolini  per  il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate
di segnaletica e normalmente presidiate e controllate.