Art. 5. Individuazione e variazione delle aree sciabili 1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), propongono con propria deliberazione alla Regione: a) le aree sciabili gia' attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino; b) le aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse; c) le nuove aree sciabili; d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato; e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate. 2. La deliberazione di cui al comma 1 e' trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata. 3. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC). 4. Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalita' d'intervento. 5. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e nei bike park, l'esercizio del relativo diritto e' comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attivita' subordinatamente a quanto previsto dall'art. 21, comma 6.