Art. 5.

           Individuazione e variazione delle aree sciabili

   1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui
all'art.  2,  comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e
da fondo), propongono con propria deliberazione alla Regione:
    a)  le  aree  sciabili  gia'  attrezzate  e  quelle eventualmente
interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
    b)   le  aree  sciabili  parzialmente  attrezzate,  destinate  ad
interventi  di potenziamento e di completamento delle piste esistenti
e delle infrastrutture connesse;
    c) le nuove aree sciabili;
    d)  le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini
idrici necessari per l'innevamento programmato;
    e) le variazioni delle aree sciabili precedentemente individuate.
   2.  La  deliberazione di cui al comma 1 e' trasmessa alla Regione,
che  approva  l'individuazione  delle aree sciabili con deliberazione
della  Giunta  regionale  entro  novanta  giorni  dalla trasmissione.
Trascorso  tale  termine,  l'individuazione  e  variazione delle aree
sciabili si intende approvata.
   3.   I   comuni,  nel  rispetto  delle  leggi  regionali  vigenti,
contestualmente  alla  deliberazione  di  cui  al comma 1, avviano il
procedimento  di  adeguamento  del piano regolatore generale comunale
(PRGC).
   4.   Nelle   aree   sciabili   il   PRGC   impone  le  limitazioni
all'edificazione  e  all'uso del suolo necessarie e fissa le relative
modalita' d'intervento.
   5.  Sui  terreni  gravati  da  uso  civico,  ricompresi nelle aree
sciabili  e  nei  bike  park,  l'esercizio  del  relativo  diritto e'
comunque  assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante
il  quale  non  viene praticata l'attivita' subordinatamente a quanto
previsto dall'art. 21, comma 6.