Art. 6.

                 Classificazione delle piste da sci

   1.  Le  piste di discesa e le piste di fondo sono classificate con
provvedimento   della   Giunta   regionale,   secondo   le  procedure
disciplinate  dalla  presente  legge,  nelle categorie individuate in
base alla loro rispondenza ai rispettivi requisiti tecnici fissati.
   2.  Le  piste  di  cui  all'art.  4, comma 2, lettere a), b) e d),
normalmente  adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa
nelle  sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo,
o  parti  di  esse,  possono  essere  riservate  allo  svolgimento di
allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della
Federazione  italiana  sport  invernali  (FISI)  e  della  Federation
internationale  de  ski  (FIS).  In tal caso le aree interessate sono
chiuse   al   pubblico   per   la  durata  dell'allenamento  o  della
competizione.  Gli  organizzatori  di  gare o allenamenti autorizzati
sono  tenuti  ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per
l'uso agonistico.
   3.  Le  piste da sci, gli impianti di risalita e tutte le relative
opere connesse costituiscono opere di urbanizzazione indotta ai sensi
della vigente normativa in materia di urbanistica.