Art. 7.

      Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione

   1.  I  soggetti di cui all'art. 12, comma 2, presentano la domanda
di classificazione al competente ufficio regionale.
   2. L'ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi
elaborati  alla  Commissione  di  cui  all'art. 11 che esprime parere
entro  i  successivi  sessanta  giorni.  La Commissione puo' chiedere
integrazioni  documentali  e chiarimenti al richiedente: in tal caso,
il   termine   decorre  nuovamente  dalla  data  di  ricezione  delle
integrazioni.
   3.   Acquisito   il   parere  della  Commissione,  ovvero  decorso
infruttuosamente   il  termine  di  cui  al  comma  2  senza  che  la
Commissione  si  sia pronunciata, il dirigente dell'ufficio regionale
di  cui  al  comma  1,  entro  trenta  giorni,  provvede  con propria
determinazione alla classificazione della pista.
   4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui
all'art.  8,  deve  essere  presentata  entro  un  anno  a  decorrere
dall'entrata vigore della legge.
   5  .  La presentazione della domanda nei termini di cui al comma 4
costituisce  condizione  per  l'accesso  ai  finanziamenti  di cui ai
successivi articoli della legge.