Art. 7. Procedimento per il rilascio dell'atto di classificazione 1. I soggetti di cui all'art. 12, comma 2, presentano la domanda di classificazione al competente ufficio regionale. 2. L'ufficio regionale competente inoltra il progetto e i relativi elaborati alla Commissione di cui all'art. 11 che esprime parere entro i successivi sessanta giorni. La Commissione puo' chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente: in tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni. 3. Acquisito il parere della Commissione, ovvero decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2 senza che la Commissione si sia pronunciata, il dirigente dell'ufficio regionale di cui al comma 1, entro trenta giorni, provvede con propria determinazione alla classificazione della pista. 4. La domanda di classificazione, corredata dagli elaborati di cui all'art. 8, deve essere presentata entro un anno a decorrere dall'entrata vigore della legge. 5 . La presentazione della domanda nei termini di cui al comma 4 costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli della legge.