Art. 9. Classificazione acustica 1. Ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) le aree sciistiche nuove o soggette a modifiche significative sono sottoposte a valutazione di impatto acustico. 2. A completamento di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e dei successivi provvedimenti di attuazione, le aree sciistiche sono oggetto di specifica classificazione acustica in base all'effettivo utilizzo delle stesse nel periodo invernale ed estivo. 3. Nelle aree sciistiche, le stazioni funiviarie di partenza e di arrivo, le relative aree di pertinenza ed il tratto di infrastruttura di collegamento sono da classificarsi, sia in estate che in inverno, in classe IV. Analogamente le aree di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono da classificarsi in classe TV nei periodi di svolgimento della attivita' sciistica ed in una classe inferiore negli altri periodi. Le aree individuate all'art. 4, comma 2, lettera f), possono invece essere classificate in una classe inferiore, a seconda della fruizione e del paesaggio sonoro. 4. Il disposto di cui al comma 3 e' accompagnato dalla previsione di apposite fasce di pertinenza acustica, come previsto dall'Allegato 1, Tabella 1, punto C1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge n. 447/1995). 5. Le aree sciistiche di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), e f), in quanto soggette al transito degli sciatori, dei mezzi per la manutenzione delle piste, dei mezzi di servizio, nonche' caratterizzate dalla presenza degli impianti di risalita, sono da considerarsi. ai fini della classificazione acustica, assimilate alle infrastrutture stradali, ferroviarie e di trasporto e come tali non soggette all'applicazione dei valori limite differenziali di immissione.