Art. 22 
                  Definizione di fattoria didattica 
    1. La Regione, nell' ambito delle attivita' di  orientamento  dei
consumi e di educazione alimentare, cosi' come previsto  dalla  legge
regionale 4 novembre  2002,  n.  29  (Norme  per  l'orientamento  dei
consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi
di ristorazione collettiva), art. 2, comma 1, lettera  d),  riconosce
come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che
svolgono oltre alle tradizionali attivita' agricole, anche  attivita'
educative rivolte ai diversi cicli di istruzione  scolastica  e  alle
altre tipologie di utenze, finalizzate: 
      a) alla conoscenza del territorio  rurale,  dell'agricoltura  e
dei  suoi  prodotti  ed  in  generale  del   legame   esistente   fra
alimentazione e patrimonio storico-culturale; 
      b)  all'educazione  al  consumo   consapevole   attraverso   la
comprensione  delle  relazioni  esistenti  fra  produzione,   consumi
alimentari  ed  ambiente,   nella   prospettiva   di   uno   sviluppo
sostenibile; 
      c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei
processi di produzione, trasformazione e conservazione  dei  prodotti
agricoli locali in relazione alle  attivita'  agricole  praticate  in
azienda. 
    2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attivita'
nell'arco  di  un'unica  giornata  ed   utilizzano   metodologie   di
apprendimento  attivo  nei  locali  ove  si  svolgono  le   attivita'
produttive,  in   spazi   agricoli   aperti   nonche'   in   ambienti
appositamente allestiti. 
    3. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce i criteri ed
i requisiti necessari  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  fattoria
didattica,  nonche'  le  procedure  amministrative  e  di   controllo
applicabili. 
    4. Le fattorie didattiche che offrono anche  la  somministrazione
di pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti  gli  obblighi
previsti al Titolo I della presente legge in materia di agriturismo.