Art. 22 Definizione di fattoria didattica 1. La Regione, nell' ambito delle attivita' di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, cosi' come previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva), art. 2, comma 1, lettera d), riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali attivita' agricole, anche attivita' educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle altre tipologie di utenze, finalizzate: a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale; b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile; c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attivita' agricole praticate in azienda. 2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attivita' nell'arco di un'unica giornata ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attivita' produttive, in spazi agricoli aperti nonche' in ambienti appositamente allestiti. 3. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce i criteri ed i requisiti necessari per l'esercizio dell'attivita' di fattoria didattica, nonche' le procedure amministrative e di controllo applicabili. 4. Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo I della presente legge in materia di agriturismo.