Art. 23 
                          Offerta formativa 
    1. L' offerta formativa  della  fattoria  didattica  deve  essere
coerente con l'orientamento  produttivo  aziendale  e  rispondere  ai
criteri fissati dalla Giunta regionale. 
    2. L'offerta formativa proposta di cui al comma  1  e'  approvata
dalla Provincia competente per  territorio,  cui  spetta  l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di orientamento dei  consumi
alimentari, ai sensi della legge regionale n. 15 del  1997,  art.  3,
comma 2, entro il termine massimo di novanta  giorni  dalla  data  di
ricezione da parte dell'ente.  Decorso  tale  termine  senza  che  la
Provincia si sia espressa, l'offerta formativa s'intende approvata. 
    3. L'operatore che esercita l'attivita'  didattica,  prima  della
visita in azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori
gli  obiettivi  educativi  da  raggiungere,  in   coerenza   con   la
programmazione   didattica   della   scuola   interessata,   con   le
potenzialita'  dell'azienda  e  con  le   valenze   territoriali   ed
ambientali. Deve concordare inoltre la durata dei programma educativo
e la relativa tariffa.