Art. 24 
           Formazione per il sistema «Fattorie didattiche» 
    1.  Lo  svolgimento  di  attivita'  di  fattoria   didattica   e'
consentito a chi ha frequentato il corso di formazione per  operatore
di fattoria didattica, con verifica dell'apprendimento. 
    2. La Giunta regionale, in applicazione della legge regionale  n.
12 del 2003, promuove azioni formative  e  di  aggiornamento  rivolte
agli  operatori  delle  fattorie   didattiche   nonche'   a   docenti
interessati che intervengono nelle iniziative didattiche. 
    3. Gli organismi pubblici  e  privati  erogatori  di  servizi  di
formazione professionale gestiscono  i  corsi  con  il  coordinamento
delle Province. 
    4.  Qualora  l'attivita'  agricola  sia   esercitata   in   forma
societaria il possesso dei requisiti di professionalita' e' richiesto
in capo al legale rappresentante o ad  altra  persona  specificamente
preposta all' attivita' didattica.