Art. 24 Formazione per il sistema «Fattorie didattiche» 1. Lo svolgimento di attivita' di fattoria didattica e' consentito a chi ha frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica dell'apprendimento. 2. La Giunta regionale, in applicazione della legge regionale n. 12 del 2003, promuove azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori delle fattorie didattiche nonche' a docenti interessati che intervengono nelle iniziative didattiche. 3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale gestiscono i corsi con il coordinamento delle Province. 4. Qualora l'attivita' agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di professionalita' e' richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all' attivita' didattica.