Art. 28 
                        Requisiti strutturali 
    1. Nel  rispetto  delle  disposizioni  previste  dalla  normativa
vigente in materia igienico-sanitaria, di ricettivita' ed ospitalita'
e di sicurezza, le fattorie utilizzano per  le  attivita'  didattiche
locali e beni strumentali dell'azienda agricola. 
    2. Le fattorie didattiche devono garantire  un'organizzazione  ed
una strutturazione aziendale adeguata  in  funzione  del  numero  dei
partecipanti e degli operatori presenti in azienda. 
    3. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto
dalla tipologia del percorso  formativo,  la  presenza  di  locali  o
ambienti  coperti  attrezzati  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro. 
    4. L'operatore  di  fattoria  didattica  individua  gli  ambienti
aziendali e le attrezzature agricole che  rappresentano  un  pericolo
per i fruitori delle attivita', vietandone l'accesso al  pubblico  ed
utilizzando adeguata segnalazione. 
    5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio  dell'attivita'
di fattoria didattica sono definiti dalla  Giunta  regionale,  tenuto
conto  delle  particolari  caratteristiche  del  sistema  insediativo
rurale e di quelle architettoniche di cui alla legge regionale n.  20
del 2000, nonche' in relazione alle dimensioni dell'attivita'. 
    6. La conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita'
e di superamento delle barriere  architettoniche  e'  assicurata  con
opere provvisionali. 
    7.  Le  fattorie  didattiche  per  la  semplice  preparazione  di
assaggi, spuntini o  merende  legati  allo  svolgimento  dell'offerta
formativa possono utilizzare la cucina domestica. 
    8. La  Regione,  nel  quadro  delle  azioni  e  degli  interventi
previsti dalla normativa comunitaria in materia di  sviluppo  rurale,
concede contributi alle imprese agricole  per  la  predisposizione  e
l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali  allo  svolgimento
dell'attivita' didattica.