Art. 28 Requisiti strutturali 1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di ricettivita' ed ospitalita' e di sicurezza, le fattorie utilizzano per le attivita' didattiche locali e beni strumentali dell'azienda agricola. 2. Le fattorie didattiche devono garantire un'organizzazione ed una strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in azienda. 3. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attivita' educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro. 4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attivita', vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione. 5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attivita' di fattoria didattica sono definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del sistema insediativo rurale e di quelle architettoniche di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, nonche' in relazione alle dimensioni dell'attivita'. 6. La conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere provvisionali. 7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica. 8. La Regione, nel quadro delle azioni e degli interventi previsti dalla normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, concede contributi alle imprese agricole per la predisposizione e l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell'attivita' didattica.