Art. 29 Sanzioni 1. Chiunque svolge attivita' di fattoria didattica senza aver presentato la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 26 della presente legge e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 2. Chiunque svolge l'attivita' di fattoria didattica senza la necessaria iscrizione all'elenco provinciale o esercita attivita' non conformi all' offerta formativa approvata ai sensi dell'art. 23 della presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. 3. Chiunque utilizza impropriamente il logo identificativo delle fattorie didattiche senza essere iscritto all'elenco provinciale o non rispetta i limiti definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2, della presente legge e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00. 4. Chiunque esercita in una fattoria didattica attivita' non conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'art. 23 della presente legge e' soggetto, altresi', alla cancellazione dall'elenco provinciale. 5. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal presente Titolo II o dagli atti della Giunta regionale e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00. 6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 21 del 1984. 7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo e' la Provincia. 8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 1 del presente articolo e' il Comune. 9. Per quanto concerne le sanzioni richiamate al comma 5, la competenza dell'ente e' individuata in relazione ai contenuti delle disposizioni violate.