Art. 2 Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio 1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, la Giunta regionale puo' intervenire con un contributo nella misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti dall'impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00. 2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che: a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola I.N.P.S. in qualita' di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 «Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri» o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti; b) conducano un'azienda con dimensioni di almeno 3 unita' di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone. 3. Nella concessione dell'agevolazione e' accordata priorita' alle imprese condotte da giovani imprenditori. 4. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, puo' portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2 e 3. 5. Le operazioni creditizie ammesse all'intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli. 6. L'erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.