Art. 2 
 
Interventi  a  favore  delle  imprese  agricole  per  il  credito  di
                              esercizio 
 
    1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole  sulle
operazioni di credito a breve  effettuate  dalle  banche,  la  Giunta
regionale puo' intervenire con un contributo nella misura massima del
cento per cento degli interessi corrisposti dall'impresa  alla  banca
fino a un massimo di euro 2.500,00. 
    2. Possono beneficiare degli  interventi  previsti  dal  presente
articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice
civile che: 
      a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola I.N.P.S.
in qualita' di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della  legge
9 gennaio 1963, n. 9 «Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di  previdenza  dei  coltivatori
diretti  e  dei  coloni  e  mezzadri»  o  di  imprenditore   agricolo
professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti; 
      b) conducano un'azienda con dimensioni di almeno  3  unita'  di
dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone. 
    3. Nella concessione  dell'agevolazione  e'  accordata  priorita'
alle imprese condotte da giovani imprenditori. 
    4.  La  Giunta  regionale  sentita  la   competente   commissione
consiliare, puo' portare modifiche o integrazioni alla disciplina  di
cui ai commi 2 e 3. 
    5. Le operazioni creditizie  ammesse  all'intervento  di  cui  al
comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta  giorni
e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze  di  esercizio
delle imprese agricole  e  delle  imprese  gestite  direttamente  dai
produttori agricoli. 
    6. L'erogazione  degli  aiuti  avviene  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli  aiuti  de  minimis  nel  settore  della
produzione dei prodotti agricoli.