Art. 3 
 
                Consolidamento di passivita' onerose 
 
    1. La Giunta regionale  puo'  concedere  alle  aziende  agricole,
singole o associate, condotte dai soggetti di cui all'art.  2135  del
codice civile e classificate come  micro,  piccole  o  medie  imprese
dalla disciplina comunitaria, agevolazioni su finanziamenti contratti
per  il   consolidamento   di   passivita'   onerose   derivanti   da
finanziamenti bancari impiegati per investimenti aziendali. 
    2. Per i fini di cui al  comma  1  e'  istituita,  presso  Veneto
Sviluppo S.p.A., una specifica sezione nel  fondo  di  rotazione  del
settore primario di cui agli articoli 57 e 58 della  legge  regionale
12  dicembre  2003,  n.  40  «Nuove  norme  per  gli  interventi   in
agricoltura» e successive modifiche e integrazioni. 
    3. La Giunta regionale definisce i criteri  per  l'individuazione
delle imprese ammissibili alle agevolazioni e  per  l'intervento  del
fondo di cui al comma 2. 
    4. Agli aiuti di cui al presente articolo non  puo'  essere  data
esecuzione prima  che  la  commissione  europea  abbia  adottato  una
decisione di autorizzazione dell'aiuto ai sensi del regolamento  (CE)
n. 659/1999 del consiglio del 22  marzo  1999  recante  modalita'  di
applicazione dell'art. 88 del trattato  CE  e  che  sia  avvenuta  la
pubblicazione del relativo  avviso  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione del Veneto.