Art. 3 Consolidamento di passivita' onerose 1. La Giunta regionale puo' concedere alle aziende agricole, singole o associate, condotte dai soggetti di cui all'art. 2135 del codice civile e classificate come micro, piccole o medie imprese dalla disciplina comunitaria, agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passivita' onerose derivanti da finanziamenti bancari impiegati per investimenti aziendali. 2. Per i fini di cui al comma 1 e' istituita, presso Veneto Sviluppo S.p.A., una specifica sezione nel fondo di rotazione del settore primario di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura» e successive modifiche e integrazioni. 3. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione delle imprese ammissibili alle agevolazioni e per l'intervento del fondo di cui al comma 2. 4. Agli aiuti di cui al presente articolo non puo' essere data esecuzione prima che la commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita' di applicazione dell'art. 88 del trattato CE e che sia avvenuta la pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.