Art. 4 
 
  Interventi per favorire l'accesso al credito nel settore agricolo 
 
    1. Per favorire l'accesso al credito alle imprese  agricole  come
definite all'art. 3, comma 1, la giunta regionale e' autorizzata alla
definizione di un accordo con l'istituto di servizi  per  il  mercato
agricolo alimentare (ISMEA) per l'utilizzo del fondo di  garanzia  di
cui  al  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a  norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», al fine  della
prestazione di garanzie fideiussorie, cogaranzie e  controgaranzie  a
fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine,  ordinari  o
agevolati, destinati  a  finanziare  investimenti  aziendali  o  alla
trasformazione di precedenti passivita' in operazioni a medio e lungo
termine.