Art. 4 Interventi per favorire l'accesso al credito nel settore agricolo 1. Per favorire l'accesso al credito alle imprese agricole come definite all'art. 3, comma 1, la giunta regionale e' autorizzata alla definizione di un accordo con l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», al fine della prestazione di garanzie fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ordinari o agevolati, destinati a finanziare investimenti aziendali o alla trasformazione di precedenti passivita' in operazioni a medio e lungo termine.