Art 15. Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile 1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici, cosi' come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonche' di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti.