Art 15. 
        Interventi per favorire l'installazione di pensiline 
             e tettoie per impianti a fonte rinnovabile 
 
    1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le  tettoie
realizzate o da realizzare su  edifici  ad  uso  residenziale  e  non
insistenti sul demanio marittimo, esistenti alla data di  entrata  in
vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti
fotovoltaici, cosi' come definiti dalla normativa  statale,  di  tipo
integrato o parzialmente integrato,  nonche'  di  altri  impianti  di
produzione  di  energia  ad  uso   domestico   derivante   da   fonti
rinnovabili. 
    2. La Giunta  regionale,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche
tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al  comma
1 e la potenza dei relativi impianti.