Art. 10 
 
       Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali 
 
    1. La Regione e  gli  enti  locali  realizzano  le  opere  e  gli
interventi edilizi di cui all'art. 2 nel rispetto delle norme per  la
costruzione  nelle  zone  soggette  all'obbligo  della  progettazione
antisismica di cui alla presente legge. 
    2. Fermo restando l'obbligo  di  denuncia  dei  lavori  ai  sensi
dell'art. 8, la verifica sull'osservanza delle norme tecniche per  la
costruzione in zona sismica in relazione alle opere e agli interventi
edilizi di cui al comma 1 puo' essere effettuata, in alternativa agli
organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, dalle strutture interne
competenti in materia della Regione e degli enti locali, a condizione
che  non  abbiano  partecipato  alla  predisposizione  dei   relativi
progetti. 
    3. L'accertamento  del  rispetto  delle  norme  tecniche  per  la
costruzione in zona sismica relativamente agli interventi di  cui  al
comma 1 e' effettuato, altresi', nell'ambito del  collaudo  in  corso
d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilita'. 
    4. La  verifica  sull'osservanza  delle  norme  tecniche  per  la
costruzione in zona sismica in  relazione  a  opere  e  a  interventi
edilizi di cui all'art. 2, realizzati dalla Protezione  civile  della
Regione,  puo'  essere  effettuata,  in  alternativa  agli  organismi
tecnici di cui all'art. 3, comma 4, dalla struttura  tecnica  interna
alla  stessa,  a  condizione   che   non   abbia   partecipato   alla
predisposizione  dei  relativi  progetti,  che  in  entrambi  i  casi
provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.