Art. 10 Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali 1. La Regione e gli enti locali realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'art. 2 nel rispetto delle norme per la costruzione nelle zone soggette all'obbligo della progettazione antisismica di cui alla presente legge. 2. Fermo restando l'obbligo di denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 8, la verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 1 puo' essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, dalle strutture interne competenti in materia della Regione e degli enti locali, a condizione che non abbiano partecipato alla predisposizione dei relativi progetti. 3. L'accertamento del rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica relativamente agli interventi di cui al comma 1 e' effettuato, altresi', nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilita'. 4. La verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione a opere e a interventi edilizi di cui all'art. 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, puo' essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, dalla struttura tecnica interna alla stessa, a condizione che non abbia partecipato alla predisposizione dei relativi progetti, che in entrambi i casi provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.