Art. 5 
 
                   Disciplina dell'autorizzazione 
 
    1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui
all'art. 2 e  delle  eventuali  variazioni  strutturali  delle  opere
previste dai progetti originari e' soggetta al preavviso scritto e al
contestuale deposito dei progetti presso  il  Comune  competente  per
territorio, ai fini di cui agli articoli 6 e 7. 
    2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di  cui  all'art.
6, comma 2, e  alle  eventuali  variazioni  strutturali  delle  opere
previste dai progetti  originari  e'  subordinato  all'autorizzazione
scritta da parte del Comune competente per territorio. 
    3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione  in  zona
sismica,  in  relazione  alle  varianti  in  corso  d'opera  o   agli
interventi  locali  su  costruzioni  esistenti,  che  assolvono   una
funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera, come
definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3, lettera  c),  e'
asseverata da una dichiarazione del progettista ed e'  accertata  dal
collaudatore delle opere e degli interventi stessi. In tali casi  non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7. 
    4. Le disposizioni di cui  al  comma  3  non  si  applicano  agli
edifici e alle opere di cui all'art. 6, comma 2, lettera a). 
    5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano  l'istanza
di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare  le  procedure
di affidamento dei lavori.