Art. 6 
 
                   Procedimento di autorizzazione 
 
    1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di  cui  all'art.
5, comma 2, e' presentata al Comune competente  per  territorio  che,
entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette  alla
struttura regionale a livello provinciale competente in  materia,  ai
fini della verifica, entro cinquanta  giorni,  sull'osservanza  delle
norme  tecniche  per  la  costruzione  in  zona  sismica   da   parte
dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'art. 3, comma 4. 
    2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica,  positivo  o  con
prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione
in zona sismica, rilascia  l'autorizzazione  scritta  all'inizio  dei
lavori relativi agli interventi che riguardano: 
      a) gli edifici di interesse  strategico  e  le  opere,  la  cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assuma rilievo  fondamentale
per le finalita' di protezione  civile,  nonche'  gli  edifici  e  le
opere, che possono assumere rilevanza in relazione  alle  conseguenze
di un eventuale collasso, cosi' come individuati ai  sensi  dell'art.
3, comma 3, lettera a); 
      b) gli edifici e le opere, diversi  da  quelli  previsti  dalla
lettera a), compresi  nelle  aree  ad  alta  sismicita',  cosi'  come
definite ai sensi dell'art.  83  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.380/2001. 
    3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono
comunicati  al  richiedente  entro  cinque  giorni  dalla   data   di
ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1. 
    4.  L'eventuale  richiesta  di   integrazioni   documentali,   da
effettuarsi in un'unica soluzione, da  parte  dell'organismo  tecnico
istituito ai sensi dell'art. 3, comma  4,  sospende  il  termine  di'
cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data  di  ricezione,  da
parte   dell'organismo   tecnico   medesimo,   della   documentazione
richiesta. 
    5. L'accertamento  sul  rispetto  delle  norme  tecniche  per  la
costruzione  in  zona  sismica,  relativamente  alle  opere  e   agli
interventi edilizi di cui al comma 2,  e'  effettuato,  altresi',  ai
sensi dell'art. 67 e ai fini di  cui  all'art.  62  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, da un collaudatore  nominato
anteriormente  alla  presentazione  dell'istanza  di  autorizzazione,
nell'ambito del collaudo in  corso  d'opera  e  della  revisione  dei
calcoli di verifica e  di  stabilita'.  Il  certificato  di  collaudo
statico e' depositato presso il Comune competente per territorio. 
    6. Nel caso in cui  una  singola  opera  strutturale  ricada  sul
territorio di piu' Comuni, il preavviso scritto e il deposito di  cui
all'art. 5, nonche' la presentazione dell'istanza  di  autorizzazione
di cui al comma 1, sono effettuati in  ogni  caso  presso  il  Comune
ricadente nell'area a maggior grado di  sismicita',  cui  compete  il
rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente  informa
gli altri Comuni interessati del rilascio  dell'attestazione  di  cui
all'art. 7, comma 1, e  dell'esito  della  verifica  tecnica  di  cui
all'art. 7,  comma  3,  nonche',  da'  contestuale  comunicazione  ai
medesimi delle attivita' svolte ai sensi dei commi  1  e  3,  nonche'
dell'art. 7, comma 2.