Art. 6 Procedimento di autorizzazione 1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 2, e' presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'art. 3, comma 4. 2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano: a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, cosi' come individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a); b) gli edifici e le opere, diversi da quelli previsti dalla lettera a), compresi nelle aree ad alta sismicita', cosi' come definite ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001. 3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1. 4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'art. 3, comma 4, sospende il termine di' cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta. 5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, e' effettuato, altresi', ai sensi dell'art. 67 e ai fini di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilita'. Il certificato di collaudo statico e' depositato presso il Comune competente per territorio. 6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di piu' Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'art. 5, nonche' la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicita', cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, e dell'esito della verifica tecnica di cui all'art. 7, comma 3, nonche', da' contestuale comunicazione ai medesimi delle attivita' svolte ai sensi dei commi 1 e 3, nonche' dell'art. 7, comma 2.