Art. 7 
 
                      Procedimento semplificato 
 
    1. Nel caso di progetti relativi a edifici  e  a  opere  previsti
dall'art. 6, comma  2,  lettera  b),  compresi  nelle  aree  a  bassa
sismicita', cosi' come definite ai sensi dell'art. 83 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, puo' essere dato  inizio  ai
lavori a seguito del rilascio, da parte  del  Comune  competente  per
territorio, dell'attestazione di avvenuto deposito  del  progetto  ai
sensi dell'art. 5, comma 1. 
    2. Il Comune, entro il termine di  cinque  giorni  dal  deposito,
trasmette  la  scheda  informativa   recante   gli   estremi   e   la
classificazione del  progetto  di  cui  al  comma  1  alla  struttura
regionale  a  livello  provinciale  competente  in  materia,  dandone
contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato  il  deposito
del progetto. 
    3. I progetti di cui al  comma  1  sono  soggetti  a  verifica  a
campione sull'osservanza delle norme tecniche per la  costruzione  in
zona  sismica  a  cura  dell'organismo  tecnico  istituito  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4,  mediante  scelta,  da  parte  della  struttura
regionale a livello provinciale competente in materia, con il  metodo
del sorteggio, di un numero non inferiore al 5 per cento delle schede
informative ricevute. 
    4. Il Comune, entro il termine  di  dieci  giorni  dal  deposito,
comunica al soggetto che ha  effettuato  il  deposito  stesso  se  il
relativo progetto, all'esito del sorteggio di  cui  al  comma  3,  e'
sottoposto a verifica. 
    5. L'esito della verifica tecnica di cui al comma 3 e' comunicato
al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto  e  al  Comune
interessato, entro sessanta giorni dalla data del deposito  medesimo.
Decorso tale termine, l'esito della verifica si intende positivo. 
    6. L'esito positivo della verifica tecnica  di  cui  al  comma  3
consente la prosecuzione dei  lavori  nel  rispetto  delle  eventuali
prescrizioni dettate. 
    7. In caso di esito negativo della verifica  tecnica  di  cui  al
comma 3 il direttore dei lavori sospende i lavori. 
    8. La deliberazione della Giunta regionale  di  cui  all'art.  3,
comma 2, lettera a),  puo'  individuare  determinate  aree  di  bassa
sismicita'  in  cui  l'osservanza  delle  norme   tecniche   per   la
costruzione in zona sismica, relativamente  ai  progetti  di  cui  al
comma 1, e' asseverata da una dichiarazione del progettista e non  si
applicano le disposizioni di cui al comma 3. 
    9. L'accertamento  sul  rispetto  delle  norme  tecniche  per  la
costruzione in zona sismica, relativamente agli interventi di cui  al
comma 1, e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5.