Art. 7 Procedimento semplificato 1. Nel caso di progetti relativi a edifici e a opere previsti dall'art. 6, comma 2, lettera b), compresi nelle aree a bassa sismicita', cosi' come definite ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, puo' essere dato inizio ai lavori a seguito del rilascio, da parte del Comune competente per territorio, dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto ai sensi dell'art. 5, comma 1. 2. Il Comune, entro il termine di cinque giorni dal deposito, trasmette la scheda informativa recante gli estremi e la classificazione del progetto di cui al comma 1 alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto. 3. I progetti di cui al comma 1 sono soggetti a verifica a campione sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica a cura dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'art. 3, comma 4, mediante scelta, da parte della struttura regionale a livello provinciale competente in materia, con il metodo del sorteggio, di un numero non inferiore al 5 per cento delle schede informative ricevute. 4. Il Comune, entro il termine di dieci giorni dal deposito, comunica al soggetto che ha effettuato il deposito stesso se il relativo progetto, all'esito del sorteggio di cui al comma 3, e' sottoposto a verifica. 5. L'esito della verifica tecnica di cui al comma 3 e' comunicato al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto e al Comune interessato, entro sessanta giorni dalla data del deposito medesimo. Decorso tale termine, l'esito della verifica si intende positivo. 6. L'esito positivo della verifica tecnica di cui al comma 3 consente la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate. 7. In caso di esito negativo della verifica tecnica di cui al comma 3 il direttore dei lavori sospende i lavori. 8. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), puo' individuare determinate aree di bassa sismicita' in cui l'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente ai progetti di cui al comma 1, e' asseverata da una dichiarazione del progettista e non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 9. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente agli interventi di cui al comma 1, e' effettuato con le modalita' di cui all'art. 6, comma 5.