Art. 9 
 
                  Disposizioni per i centri storici 
 
    1. Nel caso in cui sussistano ragioni  determinate  dall'esigenza
di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che
impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per
le costruzioni nelle zone di cui all'art. 2, la Regione, su richiesta
dei soggetti interessati o, nel caso di  opere  di  competenza  della
Regione,  su  iniziativa  della  struttura  regionale  competente  in
materia, e' autorizzata  a  concedere  deroghe  all'osservanza  delle
citate norme tecniche. 
    2. La possibilita' di deroga di cui al comma 1 e' prevista  nello
strumento di pianificazione generale comunale. 
    3. La deroga  e'  disposta  dalla  Giunta  regionale  sulla  base
dell'istruttoria della struttura  regionale  competente  in  materia,
sentita la struttura regionale competente in materia  di  tutela  dei
beni paesaggistici. 
    4. La deroga di cui al comma 3 e' confermata nel piano  attuativo
comunale.