Art. 10 Sperimentazione su animali 1. La Giunta regionale tutela gli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non prevedano l'uso di animali vivi. 2. Per la finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' realizzare appositi accordi con le universita' degli studi e con gli istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale. 3. La Giunta regionale raccoglie e presenta, entro il 28 febbraio, al Consiglio regionale i dati sulle attivita' di sperimentazione sugli animali condotte nel biennio di riferimento. 4. Unitamente ai dati di cui al comma 3, la Giunta presenta, con cadenza biennale, una relazione sugli accordi intrapresi ai sensi del comma 2, ai fini della valutazione delle attivita' svolte per l'individuazione di metodologie sperimentali alternative. 5. I cani ed i gatti vaganti catturati e quelli ospitati presso le strutture di cui al capo quinto della presente legge non possono essere destinati alla sperimentazione.