Art. 10 
 
                     Sperimentazione su animali 
 
    1. La Giunta regionale tutela gli animali  dall'utilizzo  a  fini
sperimentali o ad altri fini scientifici mediante  la  diffusione  di
metodologie  sperimentali  innovative  che  non  prevedano  l'uso  di
animali vivi. 
    2. Per la finalita' di cui al comma 1, la Giunta  regionale  puo'
realizzare appositi accordi con le universita' degli studi e con  gli
istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale. 
    3.  La  Giunta  regionale  raccoglie  e  presenta,  entro  il  28
febbraio,  al  Consiglio  regionale  i  dati   sulle   attivita'   di
sperimentazione sugli animali condotte nel biennio di riferimento. 
    4. Unitamente ai dati di cui al comma 3, la Giunta presenta,  con
cadenza biennale, una relazione sugli accordi intrapresi ai sensi del
comma 2,  ai  fini  della  valutazione  delle  attivita'  svolte  per
l'individuazione di metodologie sperimentali alternative. 
    5. I cani ed i gatti vaganti catturati e quelli  ospitati  presso
le strutture di cui al capo quinto della presente legge  non  possono
essere destinati alla sperimentazione.