Art. 5 Obblighi del responsabile 1. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessita'; in particolare il responsabile: a) assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantita' conveniente e con periodicita' adeguata; b) garantisce le necessarie cure sanitarie; c) garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilita' di movimento; d) garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia; e) adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno; f) assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito; g) garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumita'. 2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 41 individua i criteri e le modalita' per il ricovero dell'animale e la prevenzione dell'allontanamento.