Art. 5 
 
                      Obblighi del responsabile 
 
    1. Il responsabile di un animale ha  l'obbligo  di  garantire  la
salute  ed  il  benessere  del  medesimo,  di  provvedere  alla   sua
sistemazione e di dedicare cure ed  attenzioni  adeguate  secondo  le
necessita'; in particolare il responsabile: 
      a) assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed  in  quantita'
conveniente e con periodicita' adeguata; 
      b) garantisce le necessarie cure sanitarie; 
      c)  garantisce  l'equilibrio   fisico   dell'animale   mediante
adeguate possibilita' di movimento; 
      d)  garantisce  l'equilibrio  comportamentale   e   psicologico
dell'animale evitando situazioni  che  possono  costituire  fonte  di
paura o angoscia; 
      e) adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi
di abituale soggiorno; 
      f) assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito; 
      g) garantisce l'adeguato e costante controllo  dell'animale  al
fine di evitare rischi per la pubblica incolumita'. 
    2. Il regolamento di attuazione di cui all'art.  41  individua  i
criteri e le modalita' per il ricovero dell'animale e la  prevenzione
dell'allontanamento.