Art. 7 
 
                    Controllo della riproduzione 
 
    1.  Chiunque  adibisca  un   animale   alla   riproduzione   deve
considerare  le  caratteristiche   fisiologiche   e   comportamentali
dell'animale in modo da non mettere a  repentaglio  la  salute  e  il
benessere della progenie, della femmina gravida  o  allattante  e  la
pubblica incolumita'. 
    2. La sterilizzazione degli animali e' eseguita  solo  da  medici
veterinari.