Art. 7 Controllo della riproduzione 1. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumita'. 2. La sterilizzazione degli animali e' eseguita solo da medici veterinari.