Art. 8 Amputazioni 1. Sono vietate le amputazioni finalizzate unicamente a modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non terapeutici; in particolare sono vietati: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l'asportazione di speroni e artigli; e) l'asportazione o la limatura dei denti. 2. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui al comma 1, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessita' terapeutica dell'intervento e ne invia copia all'azienda unita' sanitaria locale (azienda USL) di riferimento, entro quindici giorni dall'effettuazione dell'intervento. 3. Il taglio della coda di cui al comma 1, lettera a), e' consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard; il taglio della coda deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita del cane.