Art. 8 
 
                             Amputazioni 
 
    1.  Sono  vietate  le  amputazioni   finalizzate   unicamente   a
modificare l'aspetto di un animale o ad altri scopi non  terapeutici;
in particolare sono vietati: 
      a) il taglio della coda; 
      b) il taglio delle orecchie; 
      c) la recisione delle corde vocali; 
      d) l'asportazione di speroni e artigli; 
      e) l'asportazione o la limatura dei denti. 
    2.  Qualora  sia  necessario,  per  situazioni  patologiche,  gli
interventi di  cui  al  comma  1,  sono  effettuati  solo  da  medici
veterinari su animali identificati. Il medico veterinario rilascia al
responsabile dell'animale un certificato da cui risulti la necessita'
terapeutica dell'intervento  e  ne  invia  copia  all'azienda  unita'
sanitaria locale (azienda USL) di riferimento, entro quindici  giorni
dall'effettuazione dell'intervento. 
    3. Il taglio della coda  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e'
consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla
Federazione cinofila internazionale (FCI),  con  caudotomia  prevista
dallo  standard;  il  taglio  della  coda  deve  essere  eseguito   e
certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita
del cane.