Art. 9 
 
                       Divieto di soppressione 
 
    1. E' vietato sopprimere gli animali se  non  perche'  gravemente
malati e incurabili. 
    2.  E'  consentita  la  soppressione  di  soggetti  ritenuti   di
comprovata pericolosita' per l'incolumita' delle persone, secondo  la
procedura definita dal regolamento di cui all'art. 41. 
    3. La soppressione e' effettuata in modo  eutanasico;  provvedono
alla  soppressione  degli  animali  solo  i  medici  veterinari   che
rilasciano al responsabile  dell'animale  un  certificato  dal  quale
risulti la causa della soppressione.