Art. 9 Divieto di soppressione 1. E' vietato sopprimere gli animali se non perche' gravemente malati e incurabili. 2. E' consentita la soppressione di soggetti ritenuti di comprovata pericolosita' per l'incolumita' delle persone, secondo la procedura definita dal regolamento di cui all'art. 41. 3. La soppressione e' effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.