Art. 2 
 
      Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 
               recante «Ordinamento dell'artigianato» 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 5 della  legge  provinciale  25  febbraio
2008, n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «4. Qualora la  forma  prescelta  sia  quella  della  societa'  o
cooperativa a  responsabilita'  limitata,  l'impresa  e'  considerata
artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del
consiglio di amministrazione o nelle societa' composte  da  due  soci
almeno uno di essi, che assume la carica  di  amministratore,  e'  in
possesso dei requisiti previsti all'art. 3, comma 1, e  detiene  piu'
della meta' del capitale sociale.». 
    2. Nel testo italiano dell'art. 25, comma 1, lettere b),  c),  d)
ed e), dell'art. 29, comma 1, lettere b), c), d) ed e), dell'art. 32,
comma 1, lettere b), c), d) ed e) e dell'art. 38,  comma  1,  lettere
b), c), d) ed e) della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.  1,  le
parole:  «operaio  specializzato  o   operaia   specializzata»   sono
sostituite dalle parole: «operaio qualificato o operaia qualificata». 
    3. L'alinea del comma 1 dell'art. 27 della legge  provinciale  25
febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituita: 
    «1. Le disposizioni del presente capo si  applicano  ai  seguenti
impianti per edifici:». 
    4. Il comma 4 dell'art. 32 della legge  provinciale  25  febbraio
2008, n. 1, e' cosi' sostituito: 
    «4.  Il  solo  esercizio  di  una  sauna  o  di  uno  studio  per
abbronzatura non  rientra  nell'attivita'  artigiana  dell'estetista.
L'esercizio  di  tali  attivita'  non  e'  pertanto   soggetto   alle
disposizioni del comma 1  del  presente  articolo,  ma  alla  vigente
normativa statale in materia sino all'entrata in vigore di una  norma
specifica in materia a livello provinciale.». 
    5. E' abrogato il comma 13 dell'art. 32 della  legge  provinciale
25 febbraio 2008, n. 1. 
    6. Nel testo tedesco la rubrica del capo III del titolo II  della
legge provinciale 25  febbraio  2008,  n.  1,  e'  cosi'  sostituita:
«Ausübung der Berufe im Hygiene- und Kökperpflegegewerbe». 
    7. La lettera a) del comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1, e' cosi' sostituita: 
    «a) denunci l'inizio di attivita' presso la Camera  di  commercio
con  un  ritardo  di  oltre  sessanta  giorni  rispetto  al   termine
prescritto;». 
    8. Dopo la lettera e)  del  comma  2  dell'art.  43  della  legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e' aggiunta la seguente lettera: 
    «f) chiunque violi le disposizioni di  cui  agli  articoli  10  e
11.».