Art. 3.
Programmazione degli interventi
1. La programmazione degli interventi regionali in agricoltura e
la definizione delle priorita' per l'allocazione delle relative
risorse finanziarie avvengono attraverso la predisposizione, da parte
della Regione e delle province, degli strumenti di pianificazione e
dei programmi operativi annuali.
2. La Regione predispone il piano agricolo triennale degli in
interventi, delle iniziative e delle risorse da attivare a sostegno
del sistema rurale, silvo-pastorale e agroalimentare in funzione del
bilancio triennale e in coerenza con gli obiettivi definiti dal
programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di
settore con la politica agricola e forestale nazionale e dell'Unione
europea e per garantire l'omogeneo ed efficace esercizio delle
funzioni conferite.
3. Il piano definisce in particolare:
a) le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura,
coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche
nazionali e comunitarie di settore e gli altri strumenti di
programmazione negoziata;
b) le priorita' nella allocazione delle risorse;
c) i criteri e i parametri di riparto delle risorse necessarie
per l'esercizio delle funzioni conferite.
4. Nell'ambito dei piani agricoli triennali la Regione e le
province definiscono specifiche linee guida di politica e
programmazione forestale finalizzate a:
a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in
relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con
particolare riferimento alla conservazione della biodiversita';
b) individuare gli obiettivi strategici nel settore forestale,
indicare gli indirizzi di intervento e i criteri generali di
realizzazione, nonche' le previsioni di spesa.
5. Il piano e' approvato dal Consiglio regionale. La Giunta
regionale approva annualmente i programmi operativi in coerenza con
il documento di programmazione economico-finanziaria regionale
(DPEFR).
6. Le province partecipano all'attivita' di programmazione
attraverso le forme di consultazione di cui all'art. 5, nonche'
mediante lo strumento del piano agricolo triennale provinciale, il
quale, articolato in stralci annuali in analogia con lo schema
regionale di programmazione:
a) indica gli obiettivi della programmazione provinciale in
agricoltura, con riferimento alle condizioni socio-economiche,
strutturali e territoriali, delle diverse aree sub-provinciali;
b) individua i comparti produttivi, indicando le strategie di
sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni e dei servizi,
nonche' le strategie e gli interventi di supporto e di riconversione
per i comparti produttivi in condizioni di difficolta' strutturale e
territoriale;
c) definisce le strategie e indica gli interventi e gli strumenti
per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo di competenza
provinciale;
d) formula proposte per la programmazione agricola di competenza
regionale;
e) definisce le linee di indirizzo per l'omogeneo esercizio delle
funzioni amministrative conferite.