Art. 3.

                   Programmazione degli interventi



   1.  La  programmazione degli interventi regionali in agricoltura e
la  definizione  delle  priorita'  per  l'allocazione  delle relative
risorse finanziarie avvengono attraverso la predisposizione, da parte
della  Regione  e delle province, degli strumenti di pianificazione e
dei programmi operativi annuali.
   2.  La  Regione  predispone  il  piano agricolo triennale degli in
interventi,  delle  iniziative e delle risorse da attivare a sostegno
del  sistema rurale, silvo-pastorale e agroalimentare in funzione del
bilancio  triennale  e  in  coerenza  con  gli obiettivi definiti dal
programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di
settore  con la politica agricola e forestale nazionale e dell'Unione
europea  e  per  garantire  l'omogeneo  ed  efficace  esercizio delle
funzioni conferite.
   3. Il piano definisce in particolare:
    a) le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura,
coordinate  con  il  programma  regionale  di  sviluppo, le politiche
nazionali   e  comunitarie  di  settore  e  gli  altri  strumenti  di
programmazione negoziata;
    b) le priorita' nella allocazione delle risorse;
    c)  i  criteri  e i parametri di riparto delle risorse necessarie
per l'esercizio delle funzioni conferite.
   4.  Nell'ambito  dei  piani  agricoli  triennali  la  Regione e le
province   definiscono   specifiche   linee   guida   di  politica  e
programmazione forestale finalizzate a:
    a)  verificare  lo  stato  e  le  caratteristiche  del  bosco  in
relazione  all'economia  e  alla  situazione ambientale generale, con
particolare riferimento alla conservazione della biodiversita';
    b)  individuare  gli  obiettivi strategici nel settore forestale,
indicare  gli  indirizzi  di  intervento  e  i  criteri  generali  di
realizzazione, nonche' le previsioni di spesa.
   5.  Il  piano  e'  approvato  dal  Consiglio  regionale. La Giunta
regionale  approva  annualmente i programmi operativi in coerenza con
il   documento   di  programmazione  economico-finanziaria  regionale
(DPEFR).
   6.   Le   province  partecipano  all'attivita'  di  programmazione
attraverso  le  forme  di  consultazione  di  cui all'art. 5, nonche'
mediante  lo  strumento  del piano agricolo triennale provinciale, il
quale,  articolato  in  stralci  annuali  in  analogia  con lo schema
regionale di programmazione:
    a)  indica  gli  obiettivi  della  programmazione  provinciale in
agricoltura,   con   riferimento  alle  condizioni  socio-economiche,
strutturali e territoriali, delle diverse aree sub-provinciali;
    b)  individua  i  comparti  produttivi, indicando le strategie di
sviluppo  qualitativo  e quantitativo delle produzioni e dei servizi,
nonche'  le strategie e gli interventi di supporto e di riconversione
per  i comparti produttivi in condizioni di difficolta' strutturale e
territoriale;
    c) definisce le strategie e indica gli interventi e gli strumenti
per  l'attuazione  dei  servizi  di  sviluppo  agricolo di competenza
provinciale;
    d)  formula proposte per la programmazione agricola di competenza
regionale;
    e) definisce le linee di indirizzo per l'omogeneo esercizio delle
funzioni amministrative conferite.