Art. 3. Programmazione degli interventi 1. La programmazione degli interventi regionali in agricoltura e la definizione delle priorita' per l'allocazione delle relative risorse finanziarie avvengono attraverso la predisposizione, da parte della Regione e delle province, degli strumenti di pianificazione e dei programmi operativi annuali. 2. La Regione predispone il piano agricolo triennale degli in interventi, delle iniziative e delle risorse da attivare a sostegno del sistema rurale, silvo-pastorale e agroalimentare in funzione del bilancio triennale e in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola e forestale nazionale e dell'Unione europea e per garantire l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni conferite. 3. Il piano definisce in particolare: a) le linee strategiche dell'intervento regionale in agricoltura, coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e comunitarie di settore e gli altri strumenti di programmazione negoziata; b) le priorita' nella allocazione delle risorse; c) i criteri e i parametri di riparto delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite. 4. Nell'ambito dei piani agricoli triennali la Regione e le province definiscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale finalizzate a: a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversita'; b) individuare gli obiettivi strategici nel settore forestale, indicare gli indirizzi di intervento e i criteri generali di realizzazione, nonche' le previsioni di spesa. 5. Il piano e' approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale approva annualmente i programmi operativi in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR). 6. Le province partecipano all'attivita' di programmazione attraverso le forme di consultazione di cui all'art. 5, nonche' mediante lo strumento del piano agricolo triennale provinciale, il quale, articolato in stralci annuali in analogia con lo schema regionale di programmazione: a) indica gli obiettivi della programmazione provinciale in agricoltura, con riferimento alle condizioni socio-economiche, strutturali e territoriali, delle diverse aree sub-provinciali; b) individua i comparti produttivi, indicando le strategie di sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni e dei servizi, nonche' le strategie e gli interventi di supporto e di riconversione per i comparti produttivi in condizioni di difficolta' strutturale e territoriale; c) definisce le strategie e indica gli interventi e gli strumenti per l'attuazione dei servizi di sviluppo agricolo di competenza provinciale; d) formula proposte per la programmazione agricola di competenza regionale; e) definisce le linee di indirizzo per l'omogeneo esercizio delle funzioni amministrative conferite.