Art. 4.

                   Anagrafe delle imprese agricole



   1.  E'  istituita  l'anagrafe  regionale  delle imprese agricole e
silvo-pastorali,  relativa  a  tutte  le  aziende  riferite a persone
fisiche  e  giuridiche, nonche' alle imprese, identificate dal codice
fiscale,  che svolgono attivita' in materia agroalimentare, forestale
e  della  pesca  e  intrattengono  a qualsiasi titolo rapporti con la
pubblica amministrazione, regionale o locale.
   2.  L'anagrafe  delle  imprese  e'  strumento  di organizzazione e
snellimento  dell'azione  regionale, coordinato con il registro delle
imprese  tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura (CCIAA) ed e' costituita prioritariamente attraverso la
riorganizzazione,  l'accorpamento e l'integrazione delle banche dati,
degli archivi e delle anagrafi gia' esistenti.
   3.  L'anagrafe  delle  imprese e' organizzata e resa operativa con
deliberazione della Giunta regionale.
   4.  L'anagrafe  delle  imprese  e'  parte  del sistema informativo
agricolo   della   Regione   Lombardia   (SIARL),   che   costituisce
sotto-sistema del sistema informativo regionale e, attraverso questo,
al  sistema  informativo  agricolo  nazionale,  ai  sensi del decreto
legislativo  30  aprile  1998,  n.  173  (Disposizioni  in materia di
contenimento   dei   costi  di  produzione  e  per  il  rafforzamento
strutturale  delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).