Art. 4.
Anagrafe delle imprese agricole
1. E' istituita l'anagrafe regionale delle imprese agricole e
silvo-pastorali, relativa a tutte le aziende riferite a persone
fisiche e giuridiche, nonche' alle imprese, identificate dal codice
fiscale, che svolgono attivita' in materia agroalimentare, forestale
e della pesca e intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la
pubblica amministrazione, regionale o locale.
2. L'anagrafe delle imprese e' strumento di organizzazione e
snellimento dell'azione regionale, coordinato con il registro delle
imprese tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura (CCIAA) ed e' costituita prioritariamente attraverso la
riorganizzazione, l'accorpamento e l'integrazione delle banche dati,
degli archivi e delle anagrafi gia' esistenti.
3. L'anagrafe delle imprese e' organizzata e resa operativa con
deliberazione della Giunta regionale.
4. L'anagrafe delle imprese e' parte del sistema informativo
agricolo della Regione Lombardia (SIARL), che costituisce
sotto-sistema del sistema informativo regionale e, attraverso questo,
al sistema informativo agricolo nazionale, ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di
contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).