Art. 5.
Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e tavolo
agricolo regionale
1. La Giunta regionale individua quali strumenti di concertazione
permanente con l'ambito istituzionale degli enti a cui sono affidate
competenze e funzioni in campo agricolo e con le organizzazioni
professionali agricole:
a) il tavolo istituzionale per le politiche agricole composto da:
1) l'assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che lo
presiede;
2) gli assessori provinciali all'agricoltura o loro delegati;
3) un presidente di comunita' montana per ogni provincia;
b) il tavolo agricolo regionale composto da:
1) il presidente della Giunta regionale che lo presiede;
2) l'assessore regionale all'agricoltura;
3) i presidenti delle organizzazioni professionali agricole piu'
rappresentative sul territorio lombardo;
4) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di
commercio;
5) i presidenti delle organizzazioni cooperative agricole
maggiormente rappresentative in ambito regionale.
2. Il direttore generale della struttura organizzativa competente
in materia di agricoltura partecipa ai lavori del tavolo
istituzionale per le politiche agricole e del tavolo agricolo.
3. Il tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e
il tavolo agricolo regionale possono essere integrati da esperti e
altri componenti per l'esame di argomenti di carattere specialistico.
4. Attraverso il tavolo istituzionale per le politiche agricole
gli enti locali partecipano alla programmazione regionale.
5. Le province istituiscono forme locali di consultazione che
vedano coinvolte le comunita' montane e i comuni.