Art. 5.

Tavolo  istituzionale  per  le  politiche agricole regionali e tavolo
                         agricolo regionale



   1.  La Giunta regionale individua quali strumenti di concertazione
permanente  con l'ambito istituzionale degli enti a cui sono affidate
competenze  e  funzioni  in  campo  agricolo  e con le organizzazioni
professionali agricole:
    a) il tavolo istituzionale per le politiche agricole composto da:
     1) l'assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che lo
presiede;
     2) gli assessori provinciali all'agricoltura o loro delegati;
     3) un presidente di comunita' montana per ogni provincia;
    b) il tavolo agricolo regionale composto da:
     1) il presidente della Giunta regionale che lo presiede;
     2) l'assessore regionale all'agricoltura;
     3) i presidenti delle organizzazioni professionali agricole piu'
rappresentative sul territorio lombardo;
     4)  un  rappresentante  dell'unione  regionale  delle  camere di
commercio;
     5)   i  presidenti  delle  organizzazioni  cooperative  agricole
maggiormente rappresentative in ambito regionale.
   2.  Il direttore generale della struttura organizzativa competente
in   materia   di   agricoltura   partecipa   ai  lavori  del  tavolo
istituzionale per le politiche agricole e del tavolo agricolo.
   3.  Il  tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e
il  tavolo  agricolo  regionale possono essere integrati da esperti e
altri componenti per l'esame di argomenti di carattere specialistico.
   4.  Attraverso  il  tavolo istituzionale per le politiche agricole
gli enti locali partecipano alla programmazione regionale.
   5.  Le  province  istituiscono  forme  locali di consultazione che
vedano coinvolte le comunita' montane e i comuni.