Art. 3. Iniziative ammesse 1. Sono ammessi a contributo: a) l'acquisto ed il miglioramento, in strutture ricettive esistenti e classificate albergo, residenza turistico-alberghiera, locanda, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanza, casa per ferie, ostello per la gioventu', affittacamere che fornisca in proprio la prima colazione, rifugi alpini o escursionistici nonche' case e appartamenti per le vacanze limitatamente alle unita' abitative di proprieta' del gestore, di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e di accessibilita' per disabili; b) l'allestimento ed il miglioramento di stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, servizi di spiaggia; c) l'allestimento e l'organizzazione in comune di servizi di prenotazione o complementari all'attivita' ricettiva; d) la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica, la realizzazione di materiale pubblicitario, effettuate dall'agenzia regionale e dalle aziende di promozione turistica in compartecipazione finanziaria con le imprese turistiche, singole o associate, presenti nell'ambito di competenza; e) l'acquisto e l'allestimento di attrezzature e reti informatiche.