Art. 3.
                         Iniziative ammesse
    1. Sono ammessi a contributo:
      a)  l'acquisto  ed  il  miglioramento,  in  strutture ricettive
esistenti  e  classificate  albergo, residenza turistico-alberghiera,
locanda,  campeggio, villaggio turistico, parco per vacanza, casa per
ferie,  ostello  per  la  gioventu',  affittacamere  che  fornisca in
proprio  la  prima colazione, rifugi alpini o escursionistici nonche'
case   e  appartamenti  per  le  vacanze  limitatamente  alle  unita'
abitative  di proprieta' del gestore, di impianti, macchinari, arredi
e  attrezzature,  ivi  compresi gli interventi per l'adeguamento alle
normative  vigenti  in  materia  di sicurezza e di accessibilita' per
disabili;
      b) l'allestimento ed il miglioramento di stabilimenti balneari,
spiagge libere attrezzate, servizi di spiaggia;
      c)  l'allestimento  e  l'organizzazione in comune di servizi di
prenotazione o complementari all'attivita' ricettiva;
      d)   la   promozione   e  la  commercializzazione  dell'offerta
turistica,  la  realizzazione  di materiale pubblicitario, effettuate
dall'agenzia  regionale  e  dalle  aziende di promozione turistica in
compartecipazione  finanziaria  con  le imprese turistiche, singole o
associate, presenti nell'ambito di competenza;
      e)   l'acquisto   e   l'allestimento  di  attrezzature  e  reti
informatiche.