Art. 6 
 
                         Risorse finanziarie 
 
(Art. 3, commi 52-bis e 52-ter, legge regionale n.  1/2000;  art.  2,
  commi 18-bis e 18-ter, legge regionale n. 2/2000; art. 2, comma  2,
  legge regionale n. 5/2008) 
    1. Le risorse a destinazione vincolata,  trasferite  dallo  Stato
alla Regione a norma dell'art. 63 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e quelle  programmate  mediante  il
PRERP, di cui all'art. 3, possono essere erogate  tramite  contributi
in capitale a rimborso senza interessi, al fine di  reinvestirle  per
le stesse finalita'. I contributi sono restituiti  entro  un  termine
non inferiore ad un anno e non superiore a venti anni.  Gli  atti  di
programmazione delle risorse stabiliscono le modalita' specifiche  di
restituzione e le eventuali  garanzie,  secondo  le  tipologie  degli
interventi  finanziati.  La  Giunta  regionale  istituisce   appositi
capitoli di entrata e  spesa  nel  bilancio  di  previsione  relativo
all'esercizio finanziario  in  cui  si  prevede  l'effettuazione  dei
rimborsi. 
    2. Le  risorse,  entro  i  limiti  di  impegno  delle  annualita'
assegnate alla Regione con le leggi richiamate dall'art. 61, comma 2,
del decreto legislativo n. 112/1998, non  destinate  alle  erogazioni
semestrali relative ai mutui in essere, sono utilizzate  secondo  gli
indirizzi programmatici stabiliti dalla Regione, in particolare per: 
      a) nuove costruzioni; 
      b) recupero delle costruzioni esistenti  e  del  loro  contesto
urbano destinate alla locazione e alla vendita; 
      c) sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono  al
mercato privato della locazione (Fondo sostegno affitto); 
      d) ridurre gli oneri per l'acquisto della prima casa; 
      e) ogni altro intervento previsto dal  PRERP  triennale  e  dai
suoi aggiornamenti annuali, di cui all'art. 3. 
    3. Il comma 2 si applica anche alle diverse risorse  assegnate  o
versate  in  attuazione  dell'art.  63  del  decreto  legislativo  n.
112/1998, nonche'  agli  eventuali  rientri  derivanti,  a  qualsiasi
titolo, dalla programmazione delle risorse di cui allo stesso decreto
legislativo. 
    4. Il beneficiario che intende rinunciare al finanziamento per la
realizzazione di alloggi di edilizia  residenziale  pubblica  ne  da'
tempestiva e motivata comunicazione alla Regione, anche al fine della
riprogrammazione delle risorse nel rispetto delle disposizioni  della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34  (Norme  sulle  procedure  della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilita'  della  regione)  e
del programma annuale di cui all'art. 3,  comma  2,  lettera  b).  Il
beneficiario e' tenuto a restituire le somme  percepite,  comprensive
degli interessi legali maturati fino al  giorno  della  comunicazione
della rinuncia alla Regione. 
    5. La disposizione  di  cui  al  comma  4  si  applica  anche  ai
procedimenti di finanziamento per i quali alla data del 5 aprile 2008
non sia stato emesso il provvedimento conclusivo.