Art. 6 Risorse finanziarie (Art. 3, commi 52-bis e 52-ter, legge regionale n. 1/2000; art. 2, commi 18-bis e 18-ter, legge regionale n. 2/2000; art. 2, comma 2, legge regionale n. 5/2008) 1. Le risorse a destinazione vincolata, trasferite dallo Stato alla Regione a norma dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e quelle programmate mediante il PRERP, di cui all'art. 3, possono essere erogate tramite contributi in capitale a rimborso senza interessi, al fine di reinvestirle per le stesse finalita'. I contributi sono restituiti entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a venti anni. Gli atti di programmazione delle risorse stabiliscono le modalita' specifiche di restituzione e le eventuali garanzie, secondo le tipologie degli interventi finanziati. La Giunta regionale istituisce appositi capitoli di entrata e spesa nel bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in cui si prevede l'effettuazione dei rimborsi. 2. Le risorse, entro i limiti di impegno delle annualita' assegnate alla Regione con le leggi richiamate dall'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, non destinate alle erogazioni semestrali relative ai mutui in essere, sono utilizzate secondo gli indirizzi programmatici stabiliti dalla Regione, in particolare per: a) nuove costruzioni; b) recupero delle costruzioni esistenti e del loro contesto urbano destinate alla locazione e alla vendita; c) sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato della locazione (Fondo sostegno affitto); d) ridurre gli oneri per l'acquisto della prima casa; e) ogni altro intervento previsto dal PRERP triennale e dai suoi aggiornamenti annuali, di cui all'art. 3. 3. Il comma 2 si applica anche alle diverse risorse assegnate o versate in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo n. 112/1998, nonche' agli eventuali rientri derivanti, a qualsiasi titolo, dalla programmazione delle risorse di cui allo stesso decreto legislativo. 4. Il beneficiario che intende rinunciare al finanziamento per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne da' tempestiva e motivata comunicazione alla Regione, anche al fine della riprogrammazione delle risorse nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione) e del programma annuale di cui all'art. 3, comma 2, lettera b). Il beneficiario e' tenuto a restituire le somme percepite, comprensive degli interessi legali maturati fino al giorno della comunicazione della rinuncia alla Regione. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche ai procedimenti di finanziamento per i quali alla data del 5 aprile 2008 non sia stato emesso il provvedimento conclusivo.