Art. 7 Disposizioni in materia di accelerazioni di procedimenti (Art. 3, comma 51-sexies, legge regionale n. 1/2000; art. 4, commi 5, 6 e 7, legge regionale n. 13/2009) 1. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai procedimenti attribuiti alle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) ai sensi dell'art. 13, con uno o piu' decreti del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli interventi considerati prioritari per assicurare l'efficace utilizzo delle risorse impegnate e i provvedimenti necessari per la conclusione dell'intervento nonche' il quadro finanziario dello stesso. 2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto o dei decreti di cui al comma 1, gli enti competenti avviano i procedimenti necessari alla conclusione degli interventi, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora venga riscontrato in seguito un ritardo di almeno trenta giorni nell'assunzione dei provvedimenti di cui al comma 1, previa assegnazione, da parte del dirigente competente, di un termine per l'espletamento delle attivita' necessarie, con decreto del Presidente della Giunta regionale e' nominato un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi competenti inadempienti. Per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalita' attuative delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e la modalita' di determinazione dei compensi dei commissari, comunque a carico dell'ente inadempiente, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. 4. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), programmati anteriormente al PRERP 2002-2004, la competente direzione generale della Giunta regionale, fatti salvi gli effetti degli atti gia' adottati, conclude i procedimenti avviati anteriormente al 1° gennaio 2009 conformandosi nella determinazione del finanziamento definitivo esclusivamente alle vigenti disposizioni di legge ed ai decreti del Ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1994, se riguardano comunque una delle tipologie di edilizia residenziale pubblica. I requisiti soggettivi sono accertati nell'atto notarile di compravendita o nel contratto di locazione registrato. Non sono dovute garanzie da parte di operatori pubblici per le quote di agevolazione da restituire alla Regione.