Art. 7 
 
      Disposizioni in materia di accelerazioni di procedimenti 
 
(Art. 3, comma 51-sexies, legge regionale n. 1/2000; art. 4, commi 5,
  6 e 7, legge regionale n. 13/2009) 
    1.  Al  fine  di  accelerare  la  conclusione  degli   interventi
regionali  di  edilizia  residenziale   pubblica,   con   particolare
riferimento ai procedimenti  attribuiti  alle  Aziende  lombarde  per
l'edilizia residenziale (ALER) ai sensi dell'art. 13, con uno o  piu'
decreti del Presidente della Giunta regionale  sono  individuati  gli
interventi considerati prioritari per assicurare l'efficace  utilizzo
delle  risorse  impegnate  e  i  provvedimenti   necessari   per   la
conclusione  dell'intervento  nonche'  il  quadro  finanziario  dello
stesso. 
    2.  Nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione  del  decreto  o
dei decreti di  cui  al  comma  1,  gli  enti  competenti  avviano  i
procedimenti necessari alla conclusione degli interventi,  salvi  gli
effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso  inutilmente  tale
termine ovvero qualora venga riscontrato in  seguito  un  ritardo  di
almeno trenta giorni nell'assunzione  dei  provvedimenti  di  cui  al
comma 1, previa assegnazione, da parte del dirigente  competente,  di
un termine per l'espletamento delle attivita' necessarie, con decreto
del Presidente della Giunta regionale e' nominato un  commissario  ad
acta  che  provvede   in   sostituzione   degli   organi   competenti
inadempienti. Per lo svolgimento dei propri compiti,  il  commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate  e  del
soggetto  competente  in   via   ordinaria   per   la   realizzazione
dell'intervento. 
    3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate  le
modalita' attuative delle previsioni di cui ai  commi  1  e  2  e  la
modalita' di determinazione dei compensi dei commissari,  comunque  a
carico dell'ente inadempiente, senza  nuovi  oneri  per  il  bilancio
regionale. 
    4. Al fine di  accelerare  la  conclusione  degli  interventi  di
edilizia residenziale pubblica agevolata di cui alla legge  5  agosto
1978,  n.  457  (Norme  per  l'edilizia  residenziale),   programmati
anteriormente al PRERP 2002-2004, la  competente  direzione  generale
della Giunta regionale, fatti  salvi  gli  effetti  degli  atti  gia'
adottati, conclude i procedimenti avviati anteriormente al 1° gennaio
2009 conformandosi nella determinazione del finanziamento  definitivo
esclusivamente alle vigenti disposizioni di legge ed ai  decreti  del
Ministero dei lavori  pubblici  del  5  agosto  1994,  se  riguardano
comunque una delle tipologie di  edilizia  residenziale  pubblica.  I
requisiti   soggettivi   sono   accertati   nell'atto   notarile   di
compravendita o nel  contratto  di  locazione  registrato.  Non  sono
dovute garanzie da parte  di  operatori  pubblici  per  le  quote  di
agevolazione da restituire alla Regione.