Art. 8 Disposizione transitoria in deroga agli strumenti urbanistici (Art. 3, commi 43-bis e 43-ter, legge regionale n. 1/2000) 1. Per far fronte all'emergenza abitativa ed esclusivamente al fine di dare attuazione alle iniziative previste dal PRERP 2002-2004, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2002, n. VII/605, i comuni rientranti nelle tipologie «Fabbisogno elevato» e «Fabbisogno acuto dei comuni capoluogo», di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 7/17175 («Programma annuale 2004 di attuazione del PRERP 2002-2004»), possono utilizzare, in deroga alle previsioni del PRG vigente, aree di proprieta' pubblica comprese nel territorio comunale e destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, per la localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata. Regione e comuni interessati, per l'attuazione di tali iniziative, procedono alla sottoscrizione di un Accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST), ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), nel quale sono definiti gli interventi, i finanziamenti e i tempi di realizzazione. 2. L'individuazione delle aree per la localizzazione degli interventi di cui al comma 1 e' effettuata con atto di programmazione, ovvero mediante integrazione al documento di inquadramento dei programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con cui il comune definisce la capacita' insediativa indotta dagli interventi, le modalita' e gli strumenti per la loro attuazione, nonche' la relativa dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nella misura e nelle forme previste dalla legge. Il recupero della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale conseguente a tale individuazione e' effettuato entro il termine previsto per il completamento degli interventi inseriti nell'AQST di cui al comma 1.