Art. 8 
 
    Disposizione transitoria in deroga agli strumenti urbanistici 
     (Art. 3, commi 43-bis e 43-ter, legge regionale n. 1/2000) 
 
    1. Per far fronte all'emergenza abitativa  ed  esclusivamente  al
fine di dare attuazione alle iniziative previste dal PRERP 2002-2004,
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8  ottobre  2002,
n. VII/605, i comuni rientranti nelle tipologie «Fabbisogno  elevato»
e «Fabbisogno acuto dei comuni capoluogo», di cui alla  deliberazione
della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 7/17175 («Programma annuale
2004 di attuazione del  PRERP  2002-2004»),  possono  utilizzare,  in
deroga alle previsioni del PRG vigente, aree di  proprieta'  pubblica
comprese  nel  territorio  comunale  e  destinate   ad   attrezzature
pubbliche e di interesse pubblico o generale, per  la  localizzazione
di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa  l'edilizia
convenzionata. Regione e comuni interessati, per l'attuazione di tali
iniziative, procedono alla sottoscrizione di  un  Accordo  quadro  di
sviluppo territoriale  (AQST),  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge
regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione  negoziata  regionale),
nel quale sono definiti gli interventi, i finanziamenti e i tempi  di
realizzazione. 
    2.  L'individuazione  delle  aree  per  la  localizzazione  degli
interventi  di  cui  al  comma  1   e'   effettuata   con   atto   di
programmazione,  ovvero  mediante  integrazione   al   documento   di
inquadramento dei programmi integrati di intervento di cui alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio),
con cui il comune definisce la capacita'  insediativa  indotta  dagli
interventi, le modalita' e gli  strumenti  per  la  loro  attuazione,
nonche'  la  relativa  dotazione  di  attrezzature  pubbliche  e   di
interesse pubblico o generale, nella misura e  nelle  forme  previste
dalla legge. Il recupero della dotazione  di  aree  per  attrezzature
pubbliche e di interesse  pubblico  o  generale  conseguente  a  tale
individuazione  e'  effettuato  entro  il  termine  previsto  per  il
completamento degli interventi inseriti nell'AQST di cui al comma 1.