Art. 18 Modifiche all'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di imprese turistiche 1. L'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 75 (Contributi a favore delle imprese appartenenti alla filiera turistica). - 1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e' autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia nel settore turistico, un regime di aiuti all'investimento iniziale conforme alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria), del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, consistente nella erogazione di contributi in conto impianti di intensita' pari al 50 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle piccole imprese, ed al 40 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle medie imprese. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere altresi' concessi conformemente alle condizioni e ai limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006. Gli aiuti non possono riguardare gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, attrezzature o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari o attrezzature nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacita' di produzione di oltre il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia utilizzata. 2. Beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono le piccole e medie imprese, cosi' come definite dalla disciplina comunitaria, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione di attivita' economiche appartenenti alla filiera turistica da individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione elaborati dalla Regione per il periodo di programmazione comunitaria 2007-2013. 3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalita' di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilita' e di selezione delle stesse, la copertura geografica dei vari bandi, i settori e le tipologie di attivita' ammissibili per ciascun bando in conformita' a quanto previsto nei corrispondenti obiettivi specifici, operativi e linee di interventi contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilita' e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto dell'Assessore sono altresi' stabilite le modalita' di istruttoria e di redazione delle graduatorie di ammissione a finanziamento, le modalita' di rendicontazione e di erogazione delle rate di contributo nonche' le circostanze che danno luogo alla revoca o all'annullamento in autotutela dei provvedimenti concessori ulteriori rispetto a quelle indicate ai commi 5 e 6. 4. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria, relative alle stesse opere. 5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alla condizione che l'impresa beneficiaria si impegni a gestire direttamente l'attivita' relativa all'investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dopo la data di entrata a regime dell'investimento. La violazione di tale impegno comporta l'obbligo in capo all'amministrazione di revocare i contributi concessi e recuperare le quote materialmente erogate. La cessione, nel periodo di cinque anni successivo alla data di entrata a regime dell'investimento, dei beni agevolati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca parziale dei contributi concessi in proporzione alla spesa ammissibile riconosciuta in relazione all'acquisto dei beni ceduti, a meno che la cessione sia motivata dalla necessita' di sostituzione dei beni stessi previamente autorizzata dall'amministrazione regionale. 6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente a condizione che il beneficiario, prima dell'avvio dell'investimento, abbia presentato istanza di contributo ed abbia ottenuto, con successiva apposita comunicazione, conferma da parte dell'amministrazione, che il progetto soddisfa, in linea di principio le condizioni di ammissibilita' stabilite dal regime, pur con riserva di una verifica particolareggiata. Ai fini del presente articolo, per data di avvio dell'investimento si intende la data di stipula del primo contratto relativo all'acquisizione di beni o alla realizzazione delle opere edilizie relative all'investimento. L'eventuale accertamento a posteriori dell'avvenuto avvio dell'investimento in data antecedente alla conferma dell'amministrazione circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilita', comporta l'obbligo della revoca dei contributi concessi ed il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate. 7. Per la selezione e gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, con oneri a carico dell'asse 7 - Governance, capacita' istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013. In tale ipotesi si applicano le procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20. 8. Anche successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni contenute all'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, resta ascritta alla competenza dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti l'individuazione delle aree geografiche sedi degli investimenti agevolabili con relativa priorita' e la indicazione delle tipologie di attivita' e di investimento prioritarie. 9. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini della comunicazione sull'ammontare degli aiuti prevista dal regolamento comunitario di esenzione, le risorse finanziarie concedibili sotto forma di aiuti in forza del presente articolo per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare complessivamente l'importo di 490 milioni di euro.».