Art. 18 
 
Modifiche all'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.  32,
                  in materia di imprese turistiche 
 
    1. L'art. 75 della legge regionale 23  dicembre  2000,  n.  32  e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 75 (Contributi a favore  delle  imprese  appartenenti  alla
filiera turistica). - 1. L'Assessorato regionale del  turismo,  delle
comunicazioni e dei trasporti e' autorizzato ad attivare,  attraverso
appositi bandi, a favore delle piccole e medie  imprese  operanti  in
Sicilia nel settore turistico, un regime  di  aiuti  all'investimento
iniziale conforme alle condizioni e limiti previsti  dal  regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione (regolamento generale di esenzione
per  categoria),  del  6  agosto  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione  europea  del  9  agosto  2008,  serie  L  214,
consistente nella erogazione  di  contributi  in  conto  impianti  di
intensita' pari al 50 per cento dell'importo delle spese  ammissibili
dei progetti presentati dalle piccole imprese, ed  al  40  per  cento
dell'importo delle spese ammissibili dei  progetti  presentati  dalle
medie imprese. Gli aiuti di cui al presente articolo  possono  essere
altresi' concessi conformemente alle condizioni e ai limiti  previsti
dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale
2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  C
54  del  4  marzo  2006.  Gli  aiuti  non  possono   riguardare   gli
investimenti  finalizzati  semplicemente  a  sostituire   macchinari,
attrezzature o  fabbricati  esistenti,  o  parte  degli  stessi,  con
edifici  o  macchinari  o  attrezzature  nuovi  o  aggiornati,  senza
aumentare la capacita' di produzione di oltre il 25 per cento o senza
modificare sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia
utilizzata. 
    2. Beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono le
piccole  e  medie  imprese,  cosi'  come  definite  dalla  disciplina
comunitaria, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione  di
attivita'  economiche  appartenenti   alla   filiera   turistica   da
individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo,  le
comunicazioni ed i trasporti, sulla base  degli  obiettivi  contenuti
nei documenti  di  programmazione  elaborati  dalla  Regione  per  il
periodo di programmazione comunitaria 2007-2013. 
    3. Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  il  turismo,  le
comunicazioni  ed  i  trasporti  sono  definite   le   modalita'   di
presentazione   delle   domande   di   contributo,   i   criteri   di
ammissibilita' e di selezione delle stesse, la  copertura  geografica
dei vari bandi, i settori e le tipologie di attivita' ammissibili per
ciascun bando in conformita' a  quanto  previsto  nei  corrispondenti
obiettivi specifici, operativi e linee di interventi contenuti nel PO
FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilita' e criteri
di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre
2007   e   successive   modifiche   e   integrazioni.   Con   decreto
dell'Assessore sono altresi' stabilite le modalita' di istruttoria  e
di redazione delle graduatorie  di  ammissione  a  finanziamento,  le
modalita' di rendicontazione e di erogazione delle rate di contributo
nonche' le circostanze che danno luogo alla revoca o all'annullamento
in autotutela  dei  provvedimenti  concessori  ulteriori  rispetto  a
quelle indicate ai commi 5 e 6. 
    4. Gli aiuti concessi ai sensi del  presente  articolo  non  sono
cumulabili con altre agevolazioni, derivanti da normativa  regionale,
nazionale e comunitaria, relative alle stesse opere. 
    5. Gli aiuti di cui al presente articolo  sono  subordinati  alla
condizione  che  l'impresa  beneficiaria   si   impegni   a   gestire
direttamente l'attivita' relativa all'investimento agevolato  per  un
periodo minimo di cinque anni  dopo  la  data  di  entrata  a  regime
dell'investimento. La violazione di tale impegno  comporta  l'obbligo
in capo all'amministrazione  di  revocare  i  contributi  concessi  e
recuperare le quote materialmente erogate. La cessione,  nel  periodo
di  cinque  anni  successivo  alla   data   di   entrata   a   regime
dell'investimento, dei beni agevolati ai sensi del presente articolo,
comporta la revoca parziale dei contributi  concessi  in  proporzione
alla spesa ammissibile riconosciuta  in  relazione  all'acquisto  dei
beni ceduti, a meno che la cessione sia motivata dalla necessita'  di
sostituzione    dei    beni    stessi     previamente     autorizzata
dall'amministrazione regionale. 
    6.  Gli  aiuti  di  cui  al  presente  articolo   sono   concessi
esclusivamente a condizione che  il  beneficiario,  prima  dell'avvio
dell'investimento, abbia presentato istanza di  contributo  ed  abbia
ottenuto, con successiva apposita comunicazione,  conferma  da  parte
dell'amministrazione, che il progetto soddisfa, in linea di principio
le condizioni di ammissibilita' stabilite dal regime, pur con riserva
di una verifica particolareggiata. Ai fini del presente articolo, per
data di avvio dell'investimento si intende la  data  di  stipula  del
primo  contratto   relativo   all'acquisizione   di   beni   o   alla
realizzazione  delle  opere   edilizie   relative   all'investimento.
L'eventuale   accertamento   a   posteriori    dell'avvenuto    avvio
dell'investimento    in    data     antecedente     alla     conferma
dell'amministrazione  circa  la  sussistenza  delle   condizioni   di
ammissibilita',  comporta  l'obbligo  della  revoca  dei   contributi
concessi ed il  recupero  delle  quote  di  contributo  eventualmente
erogate. 
    7. Per la  selezione  e  gestione  degli  interventi  di  cui  al
presente  articolo,  l'Assessorato  regionale  del   turismo,   delle
comunicazioni e dei trasporti  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di  un
soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma  5,  con  oneri  a
carico  dell'asse  7  -  Governance,   capacita'   istituzionali   ed
assistenza  tecnica  del  PO  FESR  2007-2013.  In  tale  ipotesi  si
applicano le procedure previste dall'art. 4,  comma  1,  della  legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 20. 
    8. Anche successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni
contenute all'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008,  n.  19,
resta  ascritta  alla  competenza  dell'Assessore  regionale  per  il
turismo, le comunicazioni ed i trasporti l'individuazione delle  aree
geografiche  sedi  degli  investimenti   agevolabili   con   relativa
priorita'  e  la  indicazione  delle  tipologie  di  attivita'  e  di
investimento prioritarie. 
    9. Gli interventi di cui al presente  articolo  sono  attivati  a
valere sulle risorse relative al PO FESR 2007-2013  e  sulle  risorse
finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito  con  l'art.  61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.  Ai  fini  della  comunicazione
sull'ammontare degli aiuti prevista dal  regolamento  comunitario  di
esenzione, le risorse finanziarie concedibili sotto forma di aiuti in
forza  del  presente  articolo  per  il  periodo  di   programmazione
2007-2013 non possono  superare  complessivamente  l'importo  di  490
milioni di euro.».