Art. 19 
 
                        Modifiche all'art. 90 
           della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, 
            in materia di destagionalizzazione turistica 
 
    1. L'art. 90 della legge regionale 23 dicembre  2000,  n.  32  e'
sostituito dal seguente articolo: 
    «Art. 90 (Contributi per  la  promozione,  commercializzazione  e
destagionalizzazione  dell'offerta  turistica).  -  1.  L'Assessorato
regionale  del  turismo,  delle  comunicazioni  e  dei  trasporti  e'
autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i  limiti  previsti
per gli aiuti de minimis  dalla  disciplina  comunitaria,  contributi
alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica  per
la realizzazione di iniziative a sostegno  della  commercializzazione
dell'offerta     turistica      regionale,      finalizzate      alla
destagionalizzazione dei flussi turistici. 
    2. Il contributo e' fissato nella misura massima del 50 per cento
dei costi complessivi ammissibili e documentati. 
    3. Sono ammesse al contributo le spese sostenute per le  seguenti
attivita': 
      a)  realizzazione  di  materiale  pubblicitario  esclusivamente
riferito alla offerta siciliana commercializzata; 
      b) organizzazione nella Regione  di  eventi  congressuali,  nei
periodi da individuarsi con il decreto dell'Assessore  regionale  per
il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di cui al  comma  5,  al
fine della destagionalizzazione; 
      c) la locazione, installazione e gestione di stand in occasione
della partecipazione dell'impresa ad una fiera o mostra in  Italia  o
all'estero; 
      d) la realizzazione nella Regione di educational  tour  rivolti
ad operatori e giornalisti; 
      e) la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione
tra le imprese  della  filiera  turistica,  promossi  da  societa'  a
partecipazione pubblica o mista pubblica/privata; 
      f) organizzazione e offerta di pacchetti promozionali integrati
per la fruizione delle risorse turistiche dell'Isola e  l'accoglienza
nelle strutture ricettive. 
    4. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei
trasporti e' autorizzato a concedere,  alle  condizioni  ed  entro  i
limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria
e dei fondi stanziati, allo scopo di favorire la destagionalizzazione
della offerta turistica, un contributo  di  euro  800  mensili,  alle
piccole  e  medie  imprese  appartenenti   alla   filiera   turistica
localizzate nel territorio della Regione, per  ciascun  lavoratore  a
tempo indeterminato in  forza  nel  periodo  1°  gennaio  2009  -  31
dicembre 2009. Il contributo e' erogato nel rispetto del  regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15  dicembre  2006,  relativo
agli  aiuti  de  minimis,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea  L  379  del  28  dicembre   2006,   in   misura
proporzionale  tra  l'importo   delle   richieste   che   perverranno
all'Assessorato e le risorse disponibili, nonche' a condizione che: 
      a) il livello di  occupazione,  relativamente  ai  rapporti  di
lavoro a tempo indeterminato, raggiunto alla  data  del  31  dicembre
2008, non subisca riduzione nel corso del 2009; 
      b) siano osservati i contratti collettivi nazionali di lavoro; 
      c) siano  rispettate  le  prescrizioni  sulla  salute  e  sulla
sicurezza dei lavoratori previste dal decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. 
    5. Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  il  turismo,  le
comunicazioni  ed  i  trasporti  sono  determinate  le  modalita'  di
presentazione   delle   domande   di   contributo,   i   criteri   di
ammissibilita' e selezione delle stesse, le spese ammissibili e  ogni
altra disposizione necessaria all'attuazione degli interventi.».