Art. 19 Modifiche all'art. 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di destagionalizzazione turistica 1. L'art. 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e' sostituito dal seguente articolo: «Art. 90 (Contributi per la promozione, commercializzazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica). - 1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e' autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, contributi alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica per la realizzazione di iniziative a sostegno della commercializzazione dell'offerta turistica regionale, finalizzate alla destagionalizzazione dei flussi turistici. 2. Il contributo e' fissato nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivi ammissibili e documentati. 3. Sono ammesse al contributo le spese sostenute per le seguenti attivita': a) realizzazione di materiale pubblicitario esclusivamente riferito alla offerta siciliana commercializzata; b) organizzazione nella Regione di eventi congressuali, nei periodi da individuarsi con il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di cui al comma 5, al fine della destagionalizzazione; c) la locazione, installazione e gestione di stand in occasione della partecipazione dell'impresa ad una fiera o mostra in Italia o all'estero; d) la realizzazione nella Regione di educational tour rivolti ad operatori e giornalisti; e) la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione tra le imprese della filiera turistica, promossi da societa' a partecipazione pubblica o mista pubblica/privata; f) organizzazione e offerta di pacchetti promozionali integrati per la fruizione delle risorse turistiche dell'Isola e l'accoglienza nelle strutture ricettive. 4. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e' autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria e dei fondi stanziati, allo scopo di favorire la destagionalizzazione della offerta turistica, un contributo di euro 800 mensili, alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica localizzate nel territorio della Regione, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in forza nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009. Il contributo e' erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, in misura proporzionale tra l'importo delle richieste che perverranno all'Assessorato e le risorse disponibili, nonche' a condizione che: a) il livello di occupazione, relativamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, raggiunto alla data del 31 dicembre 2008, non subisca riduzione nel corso del 2009; b) siano osservati i contratti collettivi nazionali di lavoro; c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 5. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono determinate le modalita' di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilita' e selezione delle stesse, le spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione degli interventi.».