Art. 6 
 
                       Denuncia degli alveari 
 
    1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di  arnie  situate  nel
territorio regionale provvede a denunciare i nuclei,  gli  alveari  e
gli apiari, entro e non oltre  il  31  ottobre  di  ogni  anno,  agli
organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per  territorio,
con  l'indicazione   dell'entita'   numerica,   della   tipologia   e
dell'ubicazione degli  stessi.  Presso  ogni  apiario  e',  altresi',
apposta una targa recante i dati identificativi, la  residenza  o  la
sede dell'apicoltore. 
    2. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono  alla
mappatura  degli  apiari  e  trasmettono  alla   Direzione   centrale
competente in materia di risorse agricole,  alla  Direzione  centrale
salute e protezione sociale, alle  Province  e  alle  Aziende  per  i
servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli  apicoltori
con l'indicazione della rispettiva  consistenza  e  ubicazione  degli
apiari. 
    3. Gli apicoltori che non ottemperano all'obbligo della  denuncia
di cui al comma 1 non beneficiano dei  finanziamenti  previsti  dalla
presente legge.