Art. 6 Denuncia degli alveari 1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio, con l'indicazione dell'entita' numerica, della tipologia e dell'ubicazione degli stessi. Presso ogni apiario e', altresi', apposta una targa recante i dati identificativi, la residenza o la sede dell'apicoltore. 2. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, alle Province e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari. 3. Gli apicoltori che non ottemperano all'obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.