Art. 7 
 
                   Trasferimento di api e alveari 
 
    1.  Il  trasferimento  di  alveari,  nuclei  e  pacchi  di   api,
effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III
per la costituzione di nuovi apiari,  e'  preventivamente  comunicato
agli organismi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  competenti  per
territorio. 
    2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti  da  altre
regioni o altri Stati sono accompagnati da  certificazione  sanitaria
di origine che va inoltrata agli organismi  di  cui  all'articolo  3,
comma  2,  e  all'Azienda  per  i  servizi  sanitari  competente  per
territorio.