Art. 11 
 
           Variazioni di bilancio e del documento tecnico 
 
    1. Le  variazioni  al  bilancio  sono  sottoposte  dal  dirigente
dell'istituzione al consiglio  dell'istituzione  per  l'approvazione,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 
    2.   Sono   immediatamente   esecutive    e    non    necessitano
dell'approvazione  da  parte  del  consiglio   dell'istituzione,   le
determinazioni del dirigente dell'istituzione concernenti le seguenti
variazioni di bilancio: 
      a) i prelievi dal fondo di riserva previsto dall'articolo 9; 
      b) le variazioni di pari importo sia in entrata che in  uscita,
riguardanti le assegnazioni  e  i  finanziamenti  vincolati  a  scopi
specifici; 
      c) gli storni fra unita' previsionali di base appartenenti alla
medesima funzione obiettivo relativa alle spese  in  conto  capitale,
entro il  limite  massimo  del  venti  per  cento  del  totale  dello
stanziamento iniziale dell'area omogenea di importo inferiore; 
      d) le variazioni di  uguale  importo  sia  in  entrata  che  in
uscita,  relative  alle  entrate  ed  alle  spese  per   contabilita'
speciali. 
    3. In seguito alle variazioni di bilancio adottate ai  sensi  del
comma 1,  il  dirigente  dell'istituzione  determina  le  conseguenti
variazioni del documento tecnico. Con il provvedimento di  variazione
di  bilancio  adottato  ai  sensi   del   comma   2,   il   dirigente
dell'istituzione  determina  anche  le  conseguenti  variazioni   del
documento tecnico. 
    4. Costituiscono variazioni al solo documento tecnico gli  storni
di fondi fra capitoli di  spesa  appartenenti  alla  medesima  unita'
previsionale di base.