Art. 11 Variazioni di bilancio e del documento tecnico 1. Le variazioni al bilancio sono sottoposte dal dirigente dell'istituzione al consiglio dell'istituzione per l'approvazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Sono immediatamente esecutive e non necessitano dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, le determinazioni del dirigente dell'istituzione concernenti le seguenti variazioni di bilancio: a) i prelievi dal fondo di riserva previsto dall'articolo 9; b) le variazioni di pari importo sia in entrata che in uscita, riguardanti le assegnazioni e i finanziamenti vincolati a scopi specifici; c) gli storni fra unita' previsionali di base appartenenti alla medesima funzione obiettivo relativa alle spese in conto capitale, entro il limite massimo del venti per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea di importo inferiore; d) le variazioni di uguale importo sia in entrata che in uscita, relative alle entrate ed alle spese per contabilita' speciali. 3. In seguito alle variazioni di bilancio adottate ai sensi del comma 1, il dirigente dell'istituzione determina le conseguenti variazioni del documento tecnico. Con il provvedimento di variazione di bilancio adottato ai sensi del comma 2, il dirigente dell'istituzione determina anche le conseguenti variazioni del documento tecnico. 4. Costituiscono variazioni al solo documento tecnico gli storni di fondi fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unita' previsionale di base.