Art. 12 Esercizio provvisorio del bilancio 1. Qualora il bilancio non sia stato approvato dal consiglio dell'istituzione prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, e' autorizzato l'esercizio provvisorio dello stesso. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio e' riferita alle previsioni definitive dell'ultimo bilancio approvato ed e' consentita per tanti dodicesimi degli stanziamenti di ciascun capitolo di spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, oppure nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. 2. Qualora il bilancio non sia stato approvato dal consiglio dell'istituzione entro il mese di gennaio, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione nomina un commissario che provvede ad approvarlo entro i trenta giorni successivi. 3. L'esercizio provvisorio non puo' in nessun caso protrarsi oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento del bilancio.