Art. 12 
 
                 Esercizio provvisorio del bilancio 
 
    1. Qualora il bilancio non  sia  stato  approvato  dal  consiglio
dell'istituzione prima  dell'inizio  dell'esercizio  finanziario,  e'
autorizzato l'esercizio provvisorio dello stesso. Durante l'esercizio
provvisorio la gestione del  bilancio  e'  riferita  alle  previsioni
definitive dell'ultimo bilancio approvato ed e' consentita per  tanti
dodicesimi degli stanziamenti di ciascun  capitolo  di  spesa  quanti
sono i mesi  dell'esercizio  provvisorio,  oppure  nei  limiti  della
maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa  obbligatoria  e
non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. 
    2. Qualora il bilancio non  sia  stato  approvato  dal  consiglio
dell'istituzione  entro  il  mese  di  gennaio,  il  dirigente  della
struttura provinciale competente in materia di istruzione  nomina  un
commissario  che  provvede  ad  approvarlo  entro  i  trenta   giorni
successivi. 
    3. L'esercizio provvisorio non  puo'  in  nessun  caso  protrarsi
oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento del bilancio.