Art. 3 Contenuti e modalita' di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione sono redatti in termini di competenza e hanno durata corrispondente a quella del bilancio della Provincia. Il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale di previsione sono rappresentati in un unico documento: gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale di previsione coincidono con gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale. 2. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale, di seguito denominato «bilancio», e' approvato dal consiglio dell'istituzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio e' elaborato dal dirigente dell'istituzione, che si avvale del supporto tecnico del responsabile amministrativo dell'istituzione. La proposta di bilancio, adottata con determinazione del dirigente dell'istituzione, e' accompagnata da una proposta di programma di gestione, da una relazione tecnica del responsabile amministrativo dell'istituzione contenente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa e dalla relazione del revisore dei conti prevista dall'articolo 35. 3. Il programma di gestione, approvato dal consiglio dell'istituzione entro il termine previsto dal comma 2, contiene gli interventi e gli obiettivi che, in coerenza con il progetto di istituto, il dirigente dell'istituzione deve perseguire nell'anno a cui si riferisce il bilancio annuale di previsione, attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal bilancio e messe a sua disposizione. 4. Il bilancio si compone dello stato di previsione dell'entrata, dello stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo. 5. Sono allegati al bilancio, formandone parte integrante e sostanziale: a) il quadro dimostrativo dell'avanzo di amministrazione presunto; b) il prospetto che evidenzia, per ognuno degli anni considerati, il rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 5; c) i prospetti dimostrativi di utilizzo dei fondi vincolati; d) ulteriori allegati definiti dalla Giunta provinciale.