Art. 4 
 
             Quantificazione delle entrate e delle spese 
 
    1. Nel bilancio le entrate relative ai finanziamenti  provinciali
sono quantificate in coerenza  con  le  assegnazioni  comunicate  dal
dirigente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
istruzione  e  formazione  professionale,  per  i  medesimi  esercizi
finanziari;  le  altre  entrate  sono  iscritte  sulla   base   delle
risultanze accertate negli anni precedenti, dell'andamento  dell'anno
in corso e di quelle previste negli esercizi futuri. 
    2. Nel bilancio sono indicate le spese per il funzionamento e per
l'attivita' dell'istituzione che non sono direttamente a  carico  del
bilancio della Provincia e, in ogni caso,  sono  stanziate  le  somme
corrispondenti agli impegni gia' assunti.