Art. 4 Quantificazione delle entrate e delle spese 1. Nel bilancio le entrate relative ai finanziamenti provinciali sono quantificate in coerenza con le assegnazioni comunicate dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, per i medesimi esercizi finanziari; le altre entrate sono iscritte sulla base delle risultanze accertate negli anni precedenti, dell'andamento dell'anno in corso e di quelle previste negli esercizi futuri. 2. Nel bilancio sono indicate le spese per il funzionamento e per l'attivita' dell'istituzione che non sono direttamente a carico del bilancio della Provincia e, in ogni caso, sono stanziate le somme corrispondenti agli impegni gia' assunti.