Art. 5 Equilibrio di bilancio 1. Nel bilancio il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, tenuto conto del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nel bilancio il totale delle spese correnti non puo' superare il totale delle entrate correnti e della quota di avanzo di amministrazione di parte corrente. 3. E' consentito l'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione derivante da economie di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, nei seguenti casi: a) per acquisti di attrezzature mediante leasing; b) per finanziare spese correnti aventi carattere di eccezionalita' e non ripetitivita', previa autorizzazione scritta del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione.