Art. 5 
 
                       Equilibrio di bilancio 
 
    1. Nel bilancio  il  totale  delle  spese  di  cui  si  autorizza
l'impegno deve essere uguale  al  totale  delle  entrate  di  cui  si
prevede l'accertamento, tenuto conto del risultato di amministrazione
dell'esercizio precedente. 
    2. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  3,  nel  bilancio  il
totale delle spese correnti non puo' superare il totale delle entrate
correnti  e  della  quota  di  avanzo  di  amministrazione  di  parte
corrente. 
    3.  E'  consentito  l'utilizzo   della   quota   dell'avanzo   di
amministrazione derivante da economie di spesa in conto capitale  per
il finanziamento di spese correnti, nei seguenti casi: 
      a) per acquisti di attrezzature mediante leasing; 
      b)  per  finanziare  spese   correnti   aventi   carattere   di
eccezionalita' e non ripetitivita', previa autorizzazione scritta del
dirigente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di
istruzione.