Art. 9 Fondo di riserva 1. Nel bilancio e nel relativo documento tecnico e' iscritto, tra gli stanziamenti di competenza, un fondo di riserva destinato ad integrare gli stanziamenti dei capitoli di spesa di parte corrente che si rivelassero insufficienti. 2. E' vietata l'imputazione diretta di spese al fondo di riserva: l'utilizzo del fondo di riserva avviene attraverso le variazioni di bilancio previste dall'articolo 11, comma 2.