Art. 9 
 
                          Fondo di riserva 
 
    1. Nel bilancio e nel relativo documento tecnico e' iscritto, tra
gli stanziamenti di competenza, un  fondo  di  riserva  destinato  ad
integrare gli stanziamenti dei capitoli di spesa  di  parte  corrente
che si rivelassero insufficienti. 
    2. E' vietata l'imputazione diretta di spese al fondo di riserva:
l'utilizzo del fondo di riserva avviene attraverso le  variazioni  di
bilancio previste dall'articolo 11, comma 2.