Art. 11 

				 
Modifica dell'art. 17 della legge regionale 10  giugno  1991,  n.  12
«Organizzazione amministrativa  e  ordinamento  del  personale  della
                              Regione» 

 
    1. L'art. 17 della legge regionale 10  giugno  1991,  n.  12,  e'
sostituito dal seguente articolo: 
    «Art. 17 (Uffici per le relazioni con il pubblico (URP)). - 1. Al
fine di  migliorare  i  rapporti  tra  il  cittadino  e  la  pubblica
amministrazione  e  di  assicurare  la   trasparenza   dell'attivita'
amministrativa, e' prevista l'attivita' degli uffici per le relazioni
con il pubblico (URP).».