Art. 11 Modifica dell'art. 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» 1. L'art. 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e' sostituito dal seguente articolo: «Art. 17 (Uffici per le relazioni con il pubblico (URP)). - 1. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione e di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, e' prevista l'attivita' degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP).».