Art. 4 Riordino dell'azienda regionale Veneto Agricoltura 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riordino dell'azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 «Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura"», che, attraverso interventi di razionalizzazione e di miglioramento dell'efficienza delle funzioni e dei servizi, consenta di conseguire significativi risparmi nelle spese di funzionamento dell'azienda. 2. La Giunta regionale e' autorizzata, previo parere della commissione consiliare competente, ad apportare al bilancio di previsione le opportune variazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.