Art. 4 

				 
         Riordino dell'azienda regionale Veneto Agricoltura 

 
    1. Entro sessanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno
di legge  di  riordino  dell'azienda  regionale  Veneto  Agricoltura,
istituita con legge regionale 5 settembre 1997,  n.  35  «Istituzione
dell'azienda  regionale  per  i   settori   agricolo,   forestale   e
agro-alimentare "Veneto Agricoltura"», che, attraverso interventi  di
razionalizzazione e di miglioramento dell'efficienza delle funzioni e
dei servizi, consenta  di  conseguire  significativi  risparmi  nelle
spese di funzionamento dell'azienda. 
    2. La  Giunta  regionale  e'  autorizzata,  previo  parere  della
commissione  consiliare  competente,  ad  apportare  al  bilancio  di
previsione le opportune variazioni necessarie  per  l'attuazione  del
presente articolo.