Art. 5 

				 
Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9  novembre  2001,  n.  31
«Istituzione della Agenzia veneta  per  i  pagamenti  in  agricoltura
                              (AVEPA)» 

 
    1. I commi 3-bis,  3-ter  e  3-quater  dell'art.  8  della  legge
regionale 9 novembre 2001, n. 31, cosi' come introdotti dal  comma  2
dell'art. 15 della legge regionale  12  gennaio  2009,  n.  1  «Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2009», sono abrogati. 
    2. Gli incarichi dirigenziali  conferiti  in  applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 1, in essere alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono confermati fino alla loro scadenza. 
    3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
comporta minori oneri per il bilancio regionale, quantificati in euro
135.000,00 per  ciascuno  degli  esercizi  2013  e  2014  (UPB  U0046
«Servizi alle imprese  e  alla  collettivita'  rurale»  del  bilancio
pluriennale 2012-2014).