Art. 5 Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 «Istituzione della Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)» 1. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, cosi' come introdotti dal comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009», sono abrogati. 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati fino alla loro scadenza. 3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta minori oneri per il bilancio regionale, quantificati in euro 135.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (UPB U0046 «Servizi alle imprese e alla collettivita' rurale» del bilancio pluriennale 2012-2014).