Art. 6 

				 
Modifica dell'art. 15 della legge regionale  6  giugno  1988,  n.  28
                 «Istituzione del difensore civico» 

 
    1. L'art. 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e'  cosi'
sostituito: 
    «Art. 15 (Trattamento economico). - 1. Al difensore civico spetta
il 30 per cento dell'indennita', della diaria a  titolo  di  rimborso
spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di  missione
previsti dalla legge regionale 30 gennaio  1997,  n.  5  «Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali»  e  successive  modificazioni
per i consiglieri regionali e secondo le  modalita'  per  gli  stessi
previste.». 
    2. Le risorse derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo
sono  allocate  nell'UPB  U0152  «Servizi  a  favore  delle   persone
disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2012.