Art. 7 

				 
Modifica dell'art. 7 della legge  regionale  9  agosto  1988,  n.  42
«Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori» 

 
    1. L'art. 7  della  legge  regionale  9  agosto  1988,  n.  42  e
successive modificazioni e' cosi' sostituito: 
    «Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Al titolare dell'ufficio di
protezione e pubblica tutela  dei  minori  spetta  il  30  per  cento
dell'indennita' della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso
spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge
regionale  30  gennaio  1997,  n.  5  «Trattamento  indennitario  dei
consiglieri regionali» e successive modificazioni, per i  consiglieri
regionali e secondo le modalita' per gli stessi previste.». 
    2. Le risorse derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo
sono  allocate  nell'UPB  U0152  «Servizi  a  favore  delle   persone
disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2012.