Art. 7 Modifica dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 «Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori» 1. L'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni e' cosi' sostituito: «Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Al titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il 30 per cento dell'indennita' della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali» e successive modificazioni, per i consiglieri regionali e secondo le modalita' per gli stessi previste.». 2. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono allocate nell'UPB U0152 «Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane» del bilancio di previsione 2012.