Art. 8 Nuove disposizioni in materia di piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell'assemblea legislativa 1. Il piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell'assemblea legislativa, attivato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 «Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2008» e' mantenuto in essere per un periodo di ulteriori due anni, in funzione del completamento dell'adeguamento del sistema informativo del Consiglio regionale con la sua messa a regime nell'ambito del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del Consiglio regionale derivante dal processo di revisione statutaria e regolamentare. 2. La unita' operativa di supporto istituita ai sensi dell'art. 62, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 e la disciplina del relativo incarico dirigenziale a tempo determinato sono ridefiniti per un periodo massimo complessivo pari a quello del piano di cui al comma 1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume le conseguenti determinazioni di carattere organizzativo e la Giunta regionale provvede ai relativi adempimenti di competenza in conformita' alle proposte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 54.000,00 per l'esercizio 2012, euro 65.000,00 per l'esercizio 2013 ed euro 11.000,00 per l'esercizio 2014, si fa fronte con un incremento di pari importo della dotazione delle risorse allocate nell'UPB U0001 «Consiglio regionale» del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 e con la corrispondente diminuzione della dotazione iscritta nell'UPB U0017 «Oneri per il personale».