Art. 8 

				 
Nuove disposizioni in materia di piano straordinario  di  sviluppo  e
  ammodernamento del sistema informativo dell'assemblea legislativa 

 
    1. Il  piano  straordinario  di  sviluppo  e  ammodernamento  del
sistema informativo dell'assemblea legislativa, attivato ai  sensi  e
per gli effetti di cui all'art. 62 della legge regionale 27  febbraio
2008, n. 1 «Legge regionale  finanziaria  per  l'esercizio  2008»  e'
mantenuto in essere per un periodo di ulteriori due anni, in funzione
del  completamento  dell'adeguamento  del  sistema  informativo   del
Consiglio regionale con la sua messa a regime nell'ambito  del  nuovo
assetto  istituzionale  ed  organizzativo  del  Consiglio   regionale
derivante dal processo di revisione statutaria e regolamentare. 
    2. La unita' operativa di supporto istituita ai  sensi  dell'art.
62, comma 2, della legge regionale  27  febbraio  2008,  n.  1  e  la
disciplina del relativo incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato
sono ridefiniti per un periodo massimo complessivo pari a quello  del
piano di cui al  comma  1.  L'ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
regionale  assume  le   conseguenti   determinazioni   di   carattere
organizzativo e la Giunta regionale provvede ai relativi  adempimenti
di competenza in conformita' alle proposte dell'ufficio di presidenza
del Consiglio regionale. 
    3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, quantificati in euro 54.000,00 per l'esercizio  2012,  euro
65.000,00 per l'esercizio 2013  ed  euro  11.000,00  per  l'esercizio
2014, si fa fronte con un incremento di pari importo della  dotazione
delle risorse  allocate  nell'UPB  U0001  «Consiglio  regionale»  del
bilancio di previsione per l'esercizio 2012  e  bilancio  pluriennale
2012-2014  e  con  la  corrispondente  diminuzione  della   dotazione
iscritta nell'UPB U0017 «Oneri per il personale».