Art. 11 Funzioni amministrative e autonomie locali 1. Il comune rappresenta la comunita' territoriale fondamentale e ne cura gli interessi. 2. La Regione informa la propria attivita' al principio di responsabilita' politica ed amministrativa dei diversi livelli di governo locale nonche' al rispetto e alla valorizzazione dell'autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle province, delle citta' metropolitane cosi' come riconosciute dalla Costituzione, attribuendo le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicita', in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze. 3. Al fine di rafforzare il sistema regionale delle autonomie la Regione persegue con gli enti locali forme di cooperazione e di supporto ispirate al principio di leale collaborazione. 4. I comuni, anche in forma associata, esercitano la generalita' delle funzioni amministrative. 5. Le province esercitano le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario nel territorio provinciale. 6. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative ad essa espressamente riservate dalla legge. 7. I conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali da parte della Regione sono stabiliti con legge, approvata sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione. 8. La Regione, con la legge di conferimento, assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali e il personale necessari per l'esercizio delle funzioni conferite. Garantisce altresi' che le risorse economiche spettanti alle autonomie locali consentano di finanziare le funzioni loro attribuite. La legge regionale determina le modalita' e i criteri per la ripartizione delle risorse tenendo conto: a) delle caratteristiche dei territori; b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente nei territori; c) della potenziale capacita' fiscale; d) delle condizioni di miglior efficienza. 9. La Regione valorizza le autonomie funzionali.