Art. 11 

				 
             Funzioni amministrative e autonomie locali 

 
    1. Il comune rappresenta la comunita' territoriale fondamentale e
ne cura gli interessi. 
    2. La Regione  informa  la  propria  attivita'  al  principio  di
responsabilita' politica ed amministrativa  dei  diversi  livelli  di
governo  locale   nonche'   al   rispetto   e   alla   valorizzazione
dell'autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle  province,  delle
citta' metropolitane  cosi'  come  riconosciute  dalla  Costituzione,
attribuendo  le  funzioni  amministrative  secondo  i   principi   di
sussidiarieta',    differenziazione,    adeguatezza,     completezza,
efficienza  ed  economicita',  in  modo  da  evitare  duplicazioni  e
sovrapposizioni di competenze. 
    3. Al fine di rafforzare il sistema regionale delle autonomie  la
Regione persegue con gli enti  locali  forme  di  cooperazione  e  di
supporto ispirate al principio di leale collaborazione. 
    4. I comuni, anche in forma associata, esercitano la  generalita'
delle funzioni amministrative. 
    5.  Le  province  esercitano  le  funzioni   amministrative   che
richiedono un esercizio unitario nel territorio provinciale. 
    6. La Regione esercita esclusivamente le funzioni  amministrative
ad essa espressamente riservate dalla legge. 
    7. I conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali  da
parte della Regione sono stabiliti con legge, approvata sulla base di
intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali o in altra sede
di concertazione. 
    8.  La  Regione,  con  la  legge  di  conferimento,  assicura   e
trasferisce contestualmente le risorse  strumentali  e  il  personale
necessari  per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite.   Garantisce
altresi' che le risorse economiche spettanti  alle  autonomie  locali
consentano di  finanziare  le  funzioni  loro  attribuite.  La  legge
regionale determina le modalita' e  i  criteri  per  la  ripartizione
delle risorse tenendo conto: 
      a) delle caratteristiche dei territori; 
      b) delle condizioni sociali, demografiche ed  economiche  della
popolazione residente nei territori; 
      c) della potenziale capacita' fiscale; 
      d) delle condizioni di miglior efficienza. 
    9. La Regione valorizza le autonomie funzionali.