Art. 12 

				 
                 Esercizio associato delle funzioni 

 
    1. Al fine di favorire la migliore  funzionalita'  nell'esercizio
dei compiti  comunali  e  piu'  elevati  livelli  di  qualita'  e  di
efficienza nell'erogazione dei servizi, di  realizzare  dinamiche  di
sviluppo  armonico  dei  territori,  di   conseguire   obiettivi   di
contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori  risultati
nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale: 
      a) promuove e disciplina forme  di  esercizio  associato  delle
funzioni e dei  servizi  da  parte  dei  comuni,  particolarmente  di
piccole dimensioni o situati  nelle  zone  montane  o  economicamente
svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni; 
      b) prevede i casi di esercizio obbligatoriamente  associato  di
funzioni e servizi; 
      c) stabilisce i procedimenti, anche sostitutivi, da attuare  in
caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera b). 
    2. La legge e i  bandi  regionali  che  prevedono  erogazioni  di
risorse ai comuni per interventi od opere stabiliscono priorita'  per
le domande presentate in forma associata o coordinata per  dimensioni
territoriali ottimali.