Art. 12 Esercizio associato delle funzioni 1. Al fine di favorire la migliore funzionalita' nell'esercizio dei compiti comunali e piu' elevati livelli di qualita' e di efficienza nell'erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale: a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni; b) prevede i casi di esercizio obbligatoriamente associato di funzioni e servizi; c) stabilisce i procedimenti, anche sostitutivi, da attuare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera b). 2. La legge e i bandi regionali che prevedono erogazioni di risorse ai comuni per interventi od opere stabiliscono priorita' per le domande presentate in forma associata o coordinata per dimensioni territoriali ottimali.